22 Luglio 2024

I contributi figurativi: cosa sono e quanto “valgono” ai fini pensionistici?

I contributi figurativi sono contributi previdenziali accreditati senza oneri a carico del lavoratore o del datore di lavoro. Vengono riconosciuti per determinati periodi durante i quali il lavoratore non ha svolto attività lavorativa e sono considerati utili ai fini pensionistici. L’obiettivo principale dei contributi figurativi è di non penalizzare il lavoratore per periodi di inattività dovuti a cause come malattia, maternità, disoccupazione o servizio militare.

Di cosa stiamo parlando?

Nel sistema previdenziale italiano è possibile individuare cinque tipologie di contribuzione:

  • Contributi obbligatori
  • Contributi volontari   
  • Contributi da riscatto
  • Contributi da ricongiunzione
  • Contributi figurativi
In questa breve guida, tratteremo esclusivamente e dettagliatamente i contributi figurativi e gli eventuali effetti pensionistici, dando in ogni modo una veloce definizione delle altre tipologie di contribuzione.

I contributi obbligatori

I contributi obbligatori vengono versati obbligatoriamente quando si svolge una qualsiasi attività lavorativa sia da lavoro subordinato o parasubordinato (in questo caso è il datore di lavoro/committente che assolve l’obbligo contributivo) sia da lavoro autonomo (in questo caso è il soggetto che si versa direttamente i contributi) ed applicando la relativa aliquota contributiva. L’accredito contributivo in linea generale è settimanale (dipendenti settore privato iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) ma in alcuni settori avviene a giorni (dipendenti settore pubblico) o a mesi (lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri).

I contributi volontari

I contributi volontari sono dei versamenti effettuati direttamente dal lavoratore in caso di cessazione dell’attività lavorativa. Per poter dar seguito alla contribuzione volontaria è necessario chiedere l’autorizzazione all’ente di previdenza che andrà a calcolare l’importo dei versamenti. La domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria non obbliga comunque il lavoratore al versamento dei contributi (in poche parole si può presentare domanda al solo fine di essere autorizzati al versamento senza poi pagare i bollettini che l’istituto invierà). A questo punto qualcuno potrebbe chiedersi “che senso ha presentare domanda se poi non si paga?” La risposta è semplice: quando nel 1992 con la riforma Amato fu innalzato il requisito contributivo da 15 a 20 anni di contributi, la normativa introdusse delle deroghe a favore di coloro che erano stati autorizzati ai versamenti volontari entro il 31 dicembre 1992 (infatti questi soggetti possono ancora accedere alla pensione di vecchiaia con almeno 15 anni di contributi e non con 20 anni).

I contributi da riscatto

I contributi da riscatto per definizione sono una tipologia di contributi, con onere a carico del lavoratore (ai suoi superstiti o al pensionato) che permettono di coprire dei periodi privi di contribuzione e sono accreditati a seguito di domanda. La normativa disciplina in modo tassativo i periodi che possono formare oggetto di riscatto tra cui i più importanti sono il riscatto di laurea, di periodi di lavoro svolto all’estero in paesi non convenzionati, periodi omessi dal datore di lavoro, periodi di praticantato dei promotori finanziari, periodi di collaborazione svolti prima del 1° aprile 1996, periodi di lavoro part-time, periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura della pensione, astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro.

I contributi da ricongiunzione

I contributi da ricongiunzione non sono altro che i contributi (obbligatori, volontari, da riscatto e figurativi) che sono stati versati in una gestione previdenziale (Es. Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) e che, su domanda del lavoratore, sono stati ricongiunti (quindi “trasferiti”) con onere a carico del lavoratore, su una nuova gestione previdenziale (Es. Gestione Inps Dipendenti Pubblici). La ricongiunzione è regolata dalla Legge n. 29/1979 (per trasferimenti all’interno delle gestioni Inps) e dalla Legge n. 45/1990 (per trasferimenti da o verso una cassa professionale) e come avviene con gli istituti del cumulo dei periodi assicurativi e della totalizzazione dei periodi contributivi, consente di valorizzare la contribuzione versata in diverse casse previdenziali. Caratteristica peculiare della ricongiunzione (a differenza del cumulo e totalizzazione) è che i periodi ricongiunti sono utilizzati ai fini della misura come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui si trasferiscono.

La contribuzione accreditata in gestione separata Inps non può in alcun modo essere oggetto di ricongiunzione.

I contributi figurativi

I contributi figurativi sono una tipologia di contribuzione che viene accreditata nell’estratto conto contributivo del lavoratore, senza alcun onere a carico del soggetto ed a copertura di alcuni periodi (tassativamente previsti dalla legge), durante i quali il lavoratore non ha prestato attività lavorativa oppure ha percepito retribuzioni in misura ridotta. Questi periodi, pur essendo privi di contribuzione obbligatoria o versata ad altro titolo, in linea generale il valore retributivo da attribuire varia in base alla natura della tipologia per cui viene accreditata la contribuzione figurativa (es. disoccupazione, maternità, malattia, ecc.)

CHIEDI IL TUO
CHECK-UP PENSIONE

Pianifica e conquista la tua pensione con il supporto professionale di un Consulente del Lavoro.
Scelta della gestione

Il linea generale gli accrediti figurativi vengono contabilizzati dall’Inps nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Nel caso in cui il lavoratore sia un autonomo (artigiano, commerciante o coltivatore diretto) è data la facoltà di ottenere, a domanda, il riconoscimento figurativo nella gestione autonoma nel caso in cui a livello pensionistico sia più conveniente. Nel settore del pubblico impiego gli eventi che sospendono il rapporto di lavoro come la malattia (Circolare Inpdap 13/2009) o la maternità, vengono indennizzati direttamente dalle amministrazioni pubbliche e pertanto tali eventi non danno luogo a contribuzione figurativa.

Rinuncia all’accredito

La normativa permette al lavoratore di chiedere la rinuncia all’accredito sull’estratto conto contributivo dei periodi riconoscibili a domanda nel caso in cui l’accredito dei contributi figurativi produca un effetto negativo sulla futura pensione. Non è possibile rinunciare alla contribuzione figurativa accreditabile d’ufficio in forza di norme di legge. Inoltre non è possibile esercitare tale facoltà in relazione a periodi figurativi già utilizzati per liquidare precedenti prestazioni ai sensi della Circolare Inps n. 11/2013.

Il massimale contributivo L. 335/95

Essendo rilevante, ai fini dell’applicazione del massimale contributivo la circostanza che alla data del 31 dicembre 1995 il lavoratore non risulti in possesso di anzianità assicurativa, molte volte sorgono dei problemi laddove il lavoratore, iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria dopo il 1995, proceda al riscatto o all’accredito figurativo di periodi di contribuzione antecedenti al 1996 (Es. riscatto di una laurea, servizio militare, maternità furi rapporto di lavoro, ecc.). In tale circostanza l’Inps ha precisato che tali soggetti non sono più assoggettati all’applicazione del massimale contributivo a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda di riscatto o accredito figurativo (Circolare Inps 42/2009; Circolare Inps 58/2016). I periodi figurativi accreditabili a domanda, in questo specifico caso, non sono più rinunciabili.

Il minimale settimanale

Con il Messaggio Inps n. 1215/2023 è stato chiarito che la contribuzione figurativa accreditata per periodi di congedo di maternità, paternità o parentale fruiti in costanza e al di fuori del rapporto di lavoro, a prescindere dalla collocazione temporale viene calcolata interamente senza valutazione del minimale settimanale previsto dalla Legge n. 638/1983, art. 7 (D.L. 463/1983).

La normativa infatti prevede che se la retribuzione settimanale risulta inferiore al 40% della pensione minima (€ 239,47 a settimana per l’anno 2024) sulla posizione assicurativa del lavoratore viene riconosciuto ai fini del diritto a pensione l’accredito di un numero di settimane inferiori a quelle lavorate. Si tratta del principio della contrazione in base al quale le settimane riconosciute ai fini del diritto a pensione vengono proporzionalmente ridotte in funzione della retribuzione percepita. Continuano ad essere sottoposti ad assoggettamento del minimale settimanale i periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni ed i periodi usufruiti con i permessi L. 104/1992.

Per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1993, non ci sono limiti di accredito massimo di periodi corrispondenti a contribuzione figurativa mentre, per i lavoratori a favore dei quali non risulta accreditata alcuna contribuzione alla data del 31 dicembre 1992, ai soli fini del diritto alla pensione anticipata (ex pensione di anzianità), i periodi figurativi computabili non possono superare complessivamente i 5 anni (D.lgs n. 503/1992 , art. 15).

Accredito d’ufficio o a domanda?

L’accredito figurativo è riconosciuto d’ufficio nei seguenti casi:

  • Cassa integrazione guadagni
  • Contratto di solidarietà difensivo
  • Lavori socialmente utili
  • Indennità di mobilità (fino al 31 dicembre 2016)
  • Disoccupazione, ASpI e NASpI
  • Assistenza antitubercolare a carico dell’INPS
  • Periodi di godimento Isopensione

Sono, invece accreditati, a seguito di apposita domanda, i seguenti eventi:

  • Servizio militare
  • Servizio civile
  • Riposi giornalieri
  • Maternità al di fuori di un rapporto di lavoro
  • Congedo parentale durante il rapporto di lavoro
  • Malattia del bambino
  • Malattia e infortunio
  • Aspettativa per cariche sindacali
  • Aspettativa per cariche elettive
  • Assenza dal lavoro per donazione sangue

Dal 2013, anche per quanto riguarda la maggior parte delle tipologie di contribuzione figurativa accreditabile a domanda, questa viene accreditata automaticamente dall’Inps (il lavoratore ha comunque la facoltà di rinunciare all’accredito per queste tipologie di contribuzione). Per quanto riguarda ad esempio il servizio miliare o eventuali maternità avvenute al di fuori di un rapporto di lavoro, il soggetto dovrà necessariamente presentare domanda di accredito.

Il criterio della contrazione non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato, né ai dipendenti del pubblico impiego.

Le tipologie di contribuzione figurativa e il "valore" a livello pensionistico

Ai fini del calcolo della pensione, i periodi corrispondenti alla NASpI (dal 1° maggio 2015) vengono rapportati alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione presenti in estratto conto contributivo e moltiplicata per il coefficiente 4,33 (Circolare Inps n. 94/2015 e Messaggio Inps n.3096/2015) entro un limite mensile che per l’anno 2024 è pari ad € 2.170,59 lordi mensili (importo massimo mensile NASpI x 1,4). La disoccupazione, pertanto, incide solo sui lavoratori le cui retribuzioni medie mensili siano superiori a tale importo corrispondendo a questi ultimi una contribuzione figurativa più bassa rispetto a quella che sarebbe stata attribuita in assenza del limite. Proprio per evitare che i lavoratori con una quota di pensione retributiva, percepiscano una pensione più bassa, è stata introdotta una salvaguardia (D.Lgs n. 22/2015 art. 12, comma 2) secondo il quale le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il limite massimo vengano neutralizzate, qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse (Circolare Inps n. 94/2015). Per quanto riguarda invece la quota di pensione contributiva i periodi NASpI non incidono mai negativamente in quanto vanno ad aumentare il montante contributivo cui è calcolata la quota di pensione contributiva.

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) mentre viene conteggiata ai fini della pensione anticipata solo quanto si raggiungono i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo (art. 22, comma 1, lett. b), Legge n. 153/1969).

Ai fini del calcolo della pensione, i periodi corrispondenti alla disoccupazione ordinaria (fino al 31 dicembre 2012) ASpI e mini-ASpI (per eventi dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2015) sono calcolati in base alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni (comprensive degli elementi continuativi e non  continuativi e delle mensilità aggiuntive), divise per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicate per il coefficiente 4,33.

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) mentre viene conteggiata ai fini della pensione anticipata solo quanto si raggiungono i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo (art. 22, comma 1, lett. b), Legge n. 153/1969).

Per i periodi di corresponsione dell’indennità di disoccupazione agricola in linea generale è riconosciuta la contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo.

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) mentre viene conteggiata ai fini della pensione anticipata solo quanto si raggiungono i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo (art. 22, comma 1, lett. b), Legge n. 153/1969).

Le settimane di contribuzione figurativa relativa a periodi di godimento dell’indennità di mobilità (fino al 31 dicembre 2016), di disoccupazione speciale edile e delle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà settoriali) sono valorizzate in base all’ultima mensilità ragguagliata ad anno (Circolare Inps 115/2008 e Circolare Inps n. 6/2017).

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) mentre viene conteggiata ai fini della pensione anticipata solo quanto si raggiungono i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo (art. 22, comma 1, lett. b), Legge n. 153/1969).

Ai fini del calcolo della pensione, i periodi in cui si è usufruito della cassa integrazione (ordinaria, straordinaria o in deroga), sono determinati prendendo come riferimento la retribuzione utilizzata per il calcolo dell’integrazione salariale (D.Lgs. n. 148/2015, art. 6). Nel caso di Cassa Integrazione non a zero ore la retribuzione figurativa è corrisposta ad integrazione della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) ed ai fini della pensione anticipata sono utili per raggiungere i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo.

La contribuzione figurativa accreditata durante la maternità obbligatoria (5 mesi) è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (Legge n. 155/1981, art. 8). Le lavoratrici iscritte alla gestione separata l’accredito avviene tenendo in considerazione le regole vigenti nella gestione separata che richiedono il rispetto di un minimale mensile di reddito (Circolare Inps n. 64/2010).

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) ed ai fini della pensione anticipata sono utili per raggiungere i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo.

Le lavoratrici che abbiano avuto delle maternità al di fuori di un rapporto di lavoro, possono chiedere l’accredito figurativo di 5 mesi di maternità obbligatoria, se in possesso di almeno 5 anni da lavoro dipendente (nel computo dei 5 anni devono essere considerati i periodi durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi, anche se non vi è stata effettiva prestazione di lavoro ai sensi della Circolare Inps n. 41/2011 (ferie, malattia retribuita, ecc.), nonché i periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario, in Svizzera e nei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Ai fini del calcolo della pensione il valore retributivo da attribuire al periodo riconosciuto figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in  cui si colloca il periodo. Nel caso in cui nell’anno solare non risultino  retribuzioni effettive, il valore retributivo è determinato con riferimento all’anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i   periodi anteriori all’inizio dell’attività lavorativa, la retribuzione da prendere come riferimento è quella percepita nell’anno in cui si ha iniziato a lavorare (Legge n. 155/1981, art. 8)

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) ed ai fini della pensione anticipata sono utili per raggiungere i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo.

La contribuzione figurativa accreditata durante il periodo di congedo parentale è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (Legge n. 155/1981, art. 8). I periodi di congedo parentale utilizzati durante il rapporto di lavoro, fino al 6° anno di vita del bambino, danno diritto ai contributi figurativi pieni per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, a prescindere dall’anzianità contributiva precedente. Per i periodi di congedo eccedenti i 6 mesi anche se non danno diritto ad un’indennità economica (fruiti complessivamente da entrambi i genitori), utilizzati tra i 6 e gli 8 anni del figlio, è prevista una contribuzione figurativa pari al massimo al 200% dell’importo dell’assegno sociale (€ 1.068,82 mensili per l’anno 2024), integrabile con riscatto o con versamenti volontari (D.Lgs n. 151/2001, art. 35).

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) ed ai fini della pensione anticipata sono utili per raggiungere i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo.

Attenzione
Possono essere riscattati anche 6 mesi di periodo di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro se, alla data della domanda, il lavoratore possiede almeno 5 anni di contributi da lavoro dipendente.

La contribuzione figurativa accreditata durante la paternità obbligatoria (10 giorni) è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (Legge n. 155/1981, art. 25). Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) ed ai fini della pensione anticipata sono utili per raggiungere i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo.

I genitori possono usufruire per ciascun figlio fino agli 8 anni di età, alternativamente (anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto) di periodi di assenza dal lavoro corrispondenti a malattia del figlio. Durante questi periodi il lavoratore non percepisce la normale retribuzione ma è comunque assicurata la coperta contributiva figurativa utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione. Il valore della contribuzione figurativa accreditata durante il periodo di congedo è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore fino a 3 anni di vita del figlio. Dai 3 agli 8 anni di età è prevista una contribuzione figurativa pari al massimo al 200% dell’importo dell’assegno sociale (€ 1.006,54 mensili per l’anno 2023), integrabile con riscatto o con versamenti volontari (D.Lgs n. 151/2001, art. 35).

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) mentre viene conteggiata ai fini della pensione anticipata solo quanto si raggiungono i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo (art. 22, comma 1, lett. b), Legge n. 153/1969).

Attenzione
Fino a 3 anni di età del figlio il lavoratore può assentarsi senza alcun limite, dai 3 agli 8 anni di età del figlio il congedo è limitato al massimo a 5 giorni lavorativi annui per ciascun lavoratore (D.Lgs n. 151/2001, art 49). I genitori possono usufruire per ciascun figlio fino agli 8 anni di età, alternativamente (anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto) di periodi di assenza dal lavoro corrispondenti a malattia del figlio. Durante questi periodi il lavoratore non percepisce la normale retribuzione ma è comunque assicurata la coperta contributiva figurativa utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione. Il valore della contribuzione figurativa accreditata durante il periodo di congedo è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore fino a 3 anni di vita del figlio. Dai 3 agli 8 anni di età è prevista una contribuzione figurativa pari al massimo al 200% dell’importo dell’assegno sociale (€ 1.006,54 mensili per l’anno 2023), integrabile con riscatto o con versamenti volontari (D.Lgs n. 151/2001, art. 35).

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) mentre viene conteggiata ai fini della pensione anticipata solo quanto si raggiungono i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo (art. 22, comma 1, lett. b), Legge n. 153/1969).

Attenzione
Fino a 3 anni di età del figlio il lavoratore può assentarsi senza alcun limite, dai 3 agli 8 anni di età del figlio il congedo è limitato al massimo a 5 giorni lavorativi annui per ciascun lavoratore (D.Lgs n. 151/2001, art 49).

La madre lavoratrice dipendente, durante il primo anno di vita del bambino può assentarsi dal lavoro per un massimo di 2 ore al giorno (un’ora nel caso di orario giornaliero inferiore alle sei ore). Il valore della contribuzione figurativa è pari al massimo al 200% dell’importo dell’assegno sociale (€ 1.068,82 mensili per l’anno 2024), integrabile con riscatto o con versamenti volontari (D.Lgs n. 151/2001, art. 35).

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) mentre viene conteggiata ai fini della pensione anticipata solo quanto si raggiungono i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo (art. 22, comma 1, lett. b), Legge n. 153/1969).

Il valore che viene attribuito ai periodi di malattia verificatesi nel corso del rapporto di lavoro è pari all’importo della normale retribuzione (costituita da tutti gli elementi retributivi ricorrenti e continuativi) che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (Legge n. 183/2010, art. 40;  Messaggio Inps n. 16329/2005) sia quando le assenze abbiano dato luogo al pagamento della relativa indennità di malattia, sia quando l’indennizzo non sia stato erogato (ad esempio per la malattia intervenuta al di fuori di un rapporto di lavoro: si ricorda infatti che per i lavoratori disoccupati o sospesi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per massimo 180 giorni nell’anno solare, solo se la malattia inizia entro 60 giorni o due mesi dalla cessazione o dalla sospensione del rapporto di lavoro).

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) mentre viene conteggiata ai fini della pensione anticipata solo quanto si raggiungono i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo (art. 22, comma 1, lett. b), Legge n. 153/1969).

Attenzione
I periodi di malattia e di infortunio sul lavoro possono essere accreditati fino ad un massimo di 22 mesi in tutto l’arco della vita lavorativa ovvero due mesi ogni tre anni (D.lgs n. 564/1996, art. 1). Nel caso in cui il soggetto sia permanentemente e totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 222/1984 è possibile l’accredito anche oltre i 22 mesi in cambio della rinuncia alla pensione di inabilità. Per avere diritto all’accredito figurativo di questi periodi, il lavoratore deve possedere almeno un contributo settimanale prima del periodo di malattia o di infortunio e i periodi di malattia o di infortunio non devono avere avuto una durata inferiore a 7 giorni e deve produrre idonea certificazione medica.

La malattia: chi la paga?

Non sempre l’indennità di malattia è a carico dell’Inps; infatti, in molti settori e per diverse qualifiche professionali, il periodo di malattia è a totale carico dell’impresa (vedi tabella).

 

Settore merceologico

Trattamento a carico INPS

Trattamento a carico del datore di lavoro

Industria e artigianato

Operai e categorie assimilate

Lavoratori a domicilio

Impiegati

Quadri

Dirigenti

Commercio

Operai e categorie assimilate

Impiegati (compresi i quadri ai quali si applicano le norme della categoria degli impiegati)

Lavoratori a domicilio

Portieri

Viaggiatori/Piazzisti/Rappresentanti

Dipendenti di partiti politici o associazioni sindacali

Dirigenti

Credito, assicurazione, servizi tributari appaltati

Salariati

Operai

Impiegati

Dirigenti

Agricoltura

OTI e OTD

Salariati dissi (con contratto inferiore ad un anno)

Braccianti fissi, obbligati, avventizi (giornalieri di campagna) ed assimilati

Compartecipanti

Piccoli coloni

Impiegati

Dirigenti

 

Il valore che viene attribuito ai periodi di infortunio verificatesi nel corso del rapporto di lavoro è pari all’importo della normale retribuzione (costituita da tutti gli elementi retributivi ricorrenti e continuativi) che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento.

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) mentre viene conteggiata ai fini della pensione anticipata solo quanto si raggiungono i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo (art. 22, comma 1, lett. b), Legge n. 153/1969).

Attenzione
I periodi di infortunio sul lavoro e di malattia possono essere accreditati fino ad un massimo di 22 mesi in tutto l’arco della vita lavorativa ovvero due mesi ogni tre anni (D.lgs n. 564/1996, art. 1). Per avere diritto all’accredito figurativo di questi periodi, il lavoratore deve possedere almeno un contributo settimanale prima del periodo di malattia o di infortunio e i periodi di malattia o di infortunio non devono avere avuto una durata inferiore a 7 giorni e deve produrre idonea certificazione medica.

Il valore che viene attribuito ai giorni di permesso L. 104 è pari all’importo della normale retribuzione (costituita da tutti gli elementi retributivi ricorrenti e continuativi) che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento.

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) ed ai fini della pensione anticipata sono utili per raggiungere i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo.

I lavoratori dipendenti che assistono un familiare con grave handicap ai sensi della legge 104/1992 hanno diritto di usufruire di un congedo straordinario retribuito per un massimo di 24 mesi (in tutta la loro vita lavorativa) indennizzato come se lo stesso periodo fosse stato lavorato. Durante questo periodo viene accreditata una contribuzione figurativa pari a quanto il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui prestasse attività lavorativa. Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) ed ai fini della pensione anticipata sono utili per raggiungere i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo.

Attenzione
In questo caso c’è un limite sull’importo figurativo corrisposto in quanto c’è un valore massimo di retribuzione oltre il quale non viene più accreditata contribuzione (per l’anno 2024 pari ad € 56.586,00). Questo significa che coloro che hanno retribuzioni elevate potrebbero subire una penalizzazione sulla futura pensione.

Come è noto, i donatori di sangue e di midollo osseo hanno diritto di assentarsi per l’intera giornata in cui effettuano la donazione e la contribuzione figurativa accreditata nel giorno è pari alla normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) ed ai fini della pensione anticipata sono utili per raggiungere i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo.

I periodi di servizio militare obbligatorio (anche quello svolto come obiettore di coscienza) è riconosciuto a condizione di possedere almeno un contributo settimanale, anche successivo, al servizio di leva. Prima di chiedere l’accredito del servizio è necessario distinguere il servizio prestato nelle Forze armate per effetto della leva militare obbligatoria da quello “di carriera”, poiché in quest’ultima ipotesi, è prevista l’iscrizione ad un’altra forma previdenziale a cui bisognerà fare riferimento (eventuale costituzione posizione assicurativa L. 322/58). Inoltre per il servizio svolto come servizio militare volontario (dal 2005 in poi) la contribuzione non è figurativa. Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) ed ai fini della pensione anticipata sono utili per raggiungere i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo.

Attenzione
Prima di chiedere l’accredito figurativo del servizio militare, è importante valutare con un check-up pensione la convenienza o meno dell’accredito, in quanto, se il lavoratore ha contribuzione da lavoro solo dopo dicembre 1995, mentre il servizio militare è iniziato prima di tale data, l’accredito potrebbe far perdere delle agevolazioni destinate ai soli lavoratori che si collocano nel sistema contributivo puro.

La normativa che regola l’accredito figurativo o il riscatto dei periodi di servizio civile è mutata nel tempo.

Fino al 31 dicembre 2005, ai volontari impiegati in periodi di servizio non armato e di servizio sostitutivo civile prestato a seguito di riconoscimento dell’obiezione di coscienza, veniva riconosciuto l’accredito dei contributi figurativi direttamente dall’Inps (periodo equiparato al servizio militare). Lo stesso trattamento era riconosciuto, per tutto il periodo di durata del servizio, a coloro che sono stati avviati al servizio civile nel corso del 2005 e hanno continuato l’attività nel corso dell’anno 2006. 

I volontari avviati al servizio civile dal 1° gennaio 2006 sono stati soggetti all’obbligo contributivo verso la gestione separata INPS con oneri a carico interamente del Fondo nazionale del servizio civile; sono stati iscritti alla Gestione Separata per tutto il periodo di durata del servizio civile anche coloro che hanno iniziato il servizio nel corso dell’anno 2008 e hanno proseguito l’attività nell’anno 2009.

I volontari avviati, invece, al servizio civile dal 1° gennaio 2009 in poi possono ottenere il riconoscimento del periodo a fini previdenziali esclusivamente tramite il riscatto oneroso a carico dell’interessato.

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) mentre viene conteggiata ai fini della pensione anticipata solo quanto si raggiungono i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo (art. 22, comma 1, lett. b), Legge n. 153/1969).

A domanda, sono riconosciuti i contributi figurativi a quei lavoratori che sono in aspettativa non retribuita per cariche direttive sindacali o per funzioni pubbliche elettive. Il valore di questa contribuzione è pari alla retribuzione percepita dal lavoratore nel momento in cui viene collocato in aspettativa. Inoltre l’organizzazione sindacale al fine di aumentare la pensione dei soggetti interessati dovrà versare la contribuzione aggiuntiva in base al D.Lgs n. 564/96.

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) ed ai fini della pensione anticipata sono utili per raggiungere i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo.

Quando il lavoratore percepisce l’isopensione, ovvero una prestazione di accompagnamento alla pensione vera e propria, durante il periodo di godimento di questa prestazione, viene versata a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la sua misura. Il versamento di tale contribuzione consente al lavoratore di ottenere un assegno pensionistico pari a quanto avrebbe percepito continuando a lavorare per l’intero periodo di isopensione. Il calcolo della contribuzione viene effettuata sulla retribuzione media ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione accreditate nel periodo (ultimi 4 anni appunto) e moltiplicata per il numero 4,33.

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) ed ai fini della pensione anticipata sono utili per raggiungere i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo.

Sono coperti da contribuzione figurativa i periodi di ricovero, di cura ambulatoriale o domiciliare con diritto all’indennità TBC. Inoltre sono coperti figurativamente anche i periodi durante i quali l’interessato aveva diritto a trattamenti e all’assegno di cura e sostentamento post-sanatoriali.

Sono validi i periodi di persecuzione subita da cittadini italiani per la loro attività politica antifascista o per la loro condizione razziale dopo 28 ottobre 1922 (marcia su Roma) e fino al 24 aprile 1945 (Liberazione).

Tale contribuzione è conteggiata sempre ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (quindi per raggiungere i 20 anni di contributi) ed ai fini della pensione anticipata sono utili per raggiungere i 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo.

Newsletter

Ricevi direttamente nella tua casella di posta tutte le notizie più rilevanti su pensioni, previdenza sociale e welfare.