18 Luglio 2024

La pensione ai superstiti nel 2024: Guida completa

La Pensione ai superstiti è una prestazione economica erogata nei confronti dei familiari di un soggetto titolare o meno di trattamento pensionistico diretto. Infatti, se il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei familiari è pacifico, nel caso di deceduto già titolare di pensione, non è così automatico per i familiari di un lavoratore non ancora titolare di pensione alla data della morte. Vediamo insieme i requisiti.

Di cosa stiamo parlando?

Nel momento in cui un lavoratore non titolare di pensione o un pensionato già titolare di trattamento pensionistico diretto, vengono a mancare, la normativa prevede che in favore dei familiari superstiti, spetti una pensione ai superstiti che prende il nome di:

Pensione indiretta

Nel caso di decesso del lavoratore non titolare di pensione alla data della morte.

Pensione di reversibilità

In caso di decesso di un pensionato già titolare di un trattamento di pensione diretta alla data della morte.

Si tratta di una tutela che offre l’ordinamento giuridico ai familiari del defunto quali il coniuge, i figli e collateralmente in alcuni specifici casi anche, ai genitori, ai fratelli o alle sorelle inabili. Da segnalare che il lavoratore titolare di assegno ordinario di invalidità secondo la legge 222/1984, tale pensione non è reversibile e quindi ai familiari superstiti, potrebbe spettare la pensione indiretta.

La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e spetta per 13 mensilità annue.

Requisiti

Il tipo di pensione ai superstiti che spetta ai familiari del soggetto deceduto varia a seconda che il soggetto fosse già titolare di pensione o meno alla data del decesso. Infatti, se il soggetto era già titolare di pensione diretta, ai familiari spetta la pensione di reversibilità. Se il soggetto invece non era titolare di pensione alla data del decesso, per poter beneficiare della pensione indiretta, il lavoratore deceduto deve aver raggiunto questi requisiti:

  • 15 anni di contributi o, in alternativa
  • 5 anni di contributi di cui 3 nel quinquennio antecedente la data del decesso,

Se il lavoratore deceduto non aveva raggiunto i requisiti necessari per permettere ai familiari di beneficiare della pensione indiretta?

Se il lavoratore deceduto non aveva raggiunto nessuno dei requisiti di cui sopra, al coniuge o in mancanza, ai figli può essere richiesta l’indennità per morte o l’indennità una tantum.

Cos’è l’indennità per morte?

Se il lavoratore deceduto aveva contributi alla data del 31 dicembre 1995

L’indennità per morte è una prestazione economica in favore del coniuge superstite (o in mancanza ai figli di età inferiore ai 18 anni o inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso) di un assicurato che non ha raggiunto i requisiti per permettere al familiare di beneficiare della pensione indiretta a condizione che risulti accreditato almeno 1 anno di contributi nel quinquennio precedente la morte.

Per i figli studenti che non lavorano o percepiscono un piccolo reddito da lavoro e sono a carico del genitore al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni, in caso di frequenza di scuola media o professionale ed a 26 anni, in caso di frequenza dell’Università.

Importo

L’importo dell’indennità è rapportato all’ammontare dei contributi versati. È pari a 45 volte l’ammontare dei contributi IVS versati in favore dell’assicurato (limite minimo di 22,31 euro e massimo di 66,93 euro).

Requisiti

Per accedere alla prestazione è necessario che, alla morte dell’assicurato, risulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione nella relativa gestione.

Cos’è l’indennità una tantum?

Se il lavoratore deceduto non aveva contributi alla data del 31 dicembre 1995

È un’indennità concessa ai superstiti dell’assicurato al momento della morte qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti.

Importo

L’indennità una tantum viene erogata per un importo:

  • pari all’ammontare mensile dell’Assegno sociale, in vigore alla data di decesso dell’assicurato, moltiplicato per il numero degli anni coperti da contribuzione;
  • calcolato in proporzione alle settimane coperte da contribuzione, per i periodi inferiori all’anno;
  • ripartito fra i beneficiari in base ai criteri seguiti per la pensione ai superstiti.
Requisiti

I superstiti non devono avere diritto a rendite per infortuni o malattie professionali INAIL e devono trovarsi nelle condizioni reddituali previste per l’assegno sociale (redditi inferiori a 13.085,02 e per l’anno 2024).

Se a un superstite non spetta l’indennità perché titolare di rendita INAIL o perché in possesso di redditi superiori ai limiti previsti, l’intera indennità deve essere distribuita tra gli altri superstiti che ne hanno diritto.

Quote percentuali indennità una tantum spettante ai superstiti

Aventi diritto

Quota per il coniuge

Quota per ciascun figlio, genitore, fratello o sorella

Solo il coniuge

100%

 

Coniuge con 1 figlio

75%

25%

Coniuge con 2 o più figli

60%

20%

Solo 1 figlio

 

100%

2 figli

 

50%

3 figli

 

33,33%

4 figli

 

25%

5 figli

 

20%

1 genitore

 

100%

2 genitori

 

50%

1 fratello o 1 sorella

 

100%

2 fratelli o sorelle

 

50%

3 fratelli o sorella

 

33,33%

4 fratelli o sorelle

 

25%

5 fratelli o sorelle

 

20%

Ai superstiti che abbiano già conseguito una pensione ai superstiti può essere riconosciuta anche una pensione supplementare indiretta (qualora il dante causa non raggiunga i requisiti contributivi per il riconoscimento della pensione indiretta presso un altro fondo pensionistico presso il quale ha contribuito durante la propria vita lavorativa). Per i superstiti di lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, il diritto alla pensione supplementare indiretta si consegue anche in presenza di titolarità di pensione indiretta a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti (circolare n. 112 del 25 maggio 1996, parte II, punto 3).

I familiari che possono beneficiare della pensione ai superstiti

La Legge n. 636/1939 (art. 13) individua i familiari superstiti che hanno diritto a poter beneficiare della pensione ai superstiti alla morte del familiare e sono:

Coniuge superstite

Al coniuge superstiti spetta sempre la pensione ai superstiti anche se separato (indipendentemente dall’addebito della separazione). Inoltre spetta la pensione ai superstiti anche al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile che non abbia contratto nuovo matrimonio. Qualora il defunto avesse contratto due o più matrimoni la pensione ai superstiti sarà ripartita tra gli aventi diritto dal Tribunale (Circolare Inps n. 132/2001). Infatti le sedi Inps procederanno alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa ad ottenere la pensione, sulla base di quanto stabilito dal Giudice.

Figli 

Ai figli del lavoratore o del pensionato deceduto (così come disposto dall’art. 38 del DPR n. 818/1957 anche i figli legittimati o naturali, i figli adottivi o affiliati, i figli riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto) spetta la pensione ai superstiti. Per avere diritto al trattamento previdenziale, i figli devono risultare alla data della morte del soggetto: 

  • minorenni (fino a 18 anni);
  • maggiorenni studenti di scuola media o professionale fino a 21 anni (o studenti universitari per la durata del corso legale di laurea fino a 26 anni) a carico del deceduto a condizione di non superare determinate soglie di reddito (il figlio mantiene il diritto al trattamento pensionistico qualora presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa (Messaggio Inps n. 2758/2016). Diversamente, durante il periodo nel quale il figlio o equiparato titolare di pensione ai superstiti svolge lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, la pensione è sospesa). Per l’anno 2024 € 10.116,50 annui (778,19 € mensili).
  • inabili di qualsiasi età che risultassero a carico del deceduto alla data della morte (qui ulteriori info); 

Nipoti

La pensione ai superstiti spetta anche ai nipoti minori o maggiorenni inabili solo se a carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte e conviventi con loro (Circolare Inps n. 64/2024). La pensione viene riconosciuta a condizione che i nipoti non siano già titolari di altra pensione o comunque di altri redditi da determinare un’autosufficienza economica. Nel caso in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno od entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, purché sia accertata l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, non svolgendo alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiando di alcuna fonte di reddito.

Genitori

In mancanza degli aventi diritto principali (coniuge, figli, nipoti) la pensione può essere erogata ai genitori con almeno 65 anni di età, non titolari di pensione e che alla data di morte del soggetto siano a carico dello stesso

Fratelli e sorelle

In ultima la pensione ai superstiti può essere erogata ai fratelli non coniugati e sorelle non coniugate inabili al lavoro, non titolari di pensione e che alla data di morte del soggetto siano a carico dello stesso

Importo della pensione ai superstiti

L’importo della pensione ai superstiti viene calcolato in misura percentuale rispetto alla pensione dovuta al soggetto deceduto. Se si tratta di pensione di reversibilità si applica la percentuale all’importo della pensione liquidata al deceduto. Per la pensione indiretta si calcola l’importo di quella che sarebbe spettata all’assicurato al momento del decesso tenendo conto dell’entità dei contributi accreditati a quella data e si applica la percentuale spettante. Per la quota di calcolo della pensione che sarebbe spettata al lavoratore non titolare di pensione, relativa al sistema contributivo, si tiene conto dei coefficienti di trasformazione previsti a seconda dell’età, e se il deceduto aveva meno di 57 anni si prende a riferimento il coefficiente relativo a 57 anni di età.

Di seguito si riportano le quote in percentuale spettanti:
Soggetto richiedente
% della pensione spettante

Solo il coniuge

60%

Coniuge con 1 figlio

80% (60% + 20%)

Coniuge con 2 o più figli

100% (60% + 20% + 20%)

Solo 1 figlio

70%

2 figli

80%

3 o più figli

100%

1 genitore

15%

2 genitori

30%

1 fratello o 1 sorella

15%

2 fratelli o sorelle

30%

3 fratelli o sorella

45%

4 fratelli o sorelle

60%

5 fratelli o sorelle

75%

6 fratelli o sorelle

90%

Oltre 6 fratelli o sorelle

100%

Esempio:

Pensionato titolare di pensione deceduto con una pensione lorda di 2.300,00 € lordi mensili.

Al coniuge superstite spettano 1.380,00 € lordi mensili, ovvero il 60%.

Se il titolare della pensione ai superstiti percepisce altri redditi?

L’importo della pensione ai superstiti viene ridotto se il reddito del beneficiario è superiore al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori nella misura del 25% se il reddito è superiore di 3 volte; 40% se il reddito è superiore di 4 volte; 50% se il reddito è superiore di 5 volte. Ai fini del riconoscimento della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, in caso di ricostituzione successiva alla prima liquidazione, si tiene conto dei redditi per prestazioni previdenziali conseguiti nello stesso anno e dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.

Serie storica soglie di reddito per pensione ai superstiti

Riduzione

Nessuna

25%

40%

50%

Anno

Fino a

DA 3 VOLTE TM*

A

DA 4 VOLTE TM*

A

DA 5 VOLTE TM*

2020

€ 20.107,62

€ 20.107,63

€ 26.810,16

€ 26.810,17

€ 33.512,70

€ 33.512,71

2021

€ 20.107,62

€ 20.107,63

€ 26.810,16

€ 26.810,17

€ 33.512,70

€ 33.512,71

2022

€ 20.445,75

€ 20.445,76

€ 27.261,00

€ 27.261,01

€ 34.076,25

€ 34.076,26

2023

€ 22.149,66

€ 22.149,67

€ 29.532,88

€ 29.532,89

€ 36.916,10

€ 36.916,11

2024

€ 23.345,79

€ 23.345,80

€ 31.127,72

€ 31.127,73

€ 38.909,65

€ 38.909,66

*TM: Trattamento minimo di pensione annualmente stabilito

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