12 Luglio 2024

La pensione per gli sportivi professionisti nel 2024

L’ENPALS è stato soppresso nel 2011 ed è confluito nell'INPS dal 1° gennaio 2012 con la denominazione di Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e di Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP). Vediamo insieme le principali modalità di accesso alla pensione per questa categoria di lavoratori.

Di cosa stiamo parlando?

L’ENPALS (Ente Nazionale di Assistenza e di Previdenza per i Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi) è stato soppresso nel 2011 ed è confluito nell’INPS dal 1° gennaio 2012 tra le forme previdenziali sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) con la denominazione di Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e di Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP), come ridenominato a seguito dell’emanazione del D.lgs n. 36/2021. Ad oggi, nel complesso panorama delle pensioni, il fondo rimane, insieme al comparto della pubblica sicurezza, uno dei pochi fondi che può beneficiare di regole di miglior favore per il pensionamento rispetto alla generalità dei lavoratori.

Come si calcolano i contributi?

Una delle principali caratteristiche del fondo è che l’anzianità contributiva viene espressa in giornate (e non in settimane come avviene per i lavoratori del settore privato) e ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, il requisito dell’annualità di contribuzione si considera soddisfatto in base al raggruppamento in cui si è collocati. Infatti, i decreti legislativi 30 aprile 1997 n. 166 e n. 182 hanno modificato la disciplina pensionistica rivolta ai lavoratori sportivi e dello spettacolo con l’introduzione di nuove regole per il calcolo e per i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali gestite dai fondi. I lavoratori sono stati distinti in tre diversi gruppi:

Gruppo A
Lavoratori che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli

per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 90 contributi giornalieri. Fino al 30 giugno 2021 erano necessari 120 contributi giornalieri.

Gruppo B
Lavoratori che prestino a tempo determinato attività al di fuori dell’ipotesi prevista al punto precedente

per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 260 contributi giornalieri.

Gruppo C
Lavoratori che prestino attività a tempo indeterminato

per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 312 contributi giornalieri.

Inoltre per la rilevazione del numero delle annualità di contribuzione occorre tener conto che, in riferimento alle anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 1992, il suddetto requisito deve intendersi invece perfezionato con l’accreditamento di 180 contributi giornalieri. Da ciò discende che i requisiti numerici contributivi, ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni risultano personalizzati e, pertanto, sono individuabili in relazione ai periodi di assicurazione fatti valere anteriormente e successivamente al 31.12.1992. Il diritto alla prestazione anticipata si consegue in presenza di almeno 20 anni dalla data d’inizio del rapporto assicurativo con l’Ente, quando risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contributi giornalieri, compresi quelli per prosecuzione volontaria.

La contribuzione di che trattasi deve risultare versata per attività lavorativa svolta esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo. Eventuali contribuzioni versate a diverso titolo sono utili, pertanto, solo ai fini della determinazione della misura delle prestazioni.

Infatti, a seconda del periodo in cui si collocano le giornate, è necessario raggiungere un numero inferiore di giornate per avere un anno di contributi:

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Periodo

Numero giornate per avere 1 anno di contributi

Per annualità fino al 31.12.1992

180 giornate

Per annualità dal 01.01.993 al 31.07.1997

260 giornate

Dal 01.08.1997

260 giornate (312 giornate per chi ha un contratto a tempo indeterminato)

In molte occasioni, visto il meccanismo di calcolo convenzionale per l’accredito di un anno di contributi, può capitare che siano versati contributi giornalieri superiori a quelli richiesti per coprire un anno di contribuzione. In tal caso l’eccedenza contributiva viene conteggiata al termine della carriera lavorativa per il raggiungimento del requisito delle giornate accreditate.

Importante per gli iscritti prima di gennaio 1996

Per quei lavoratori con una carriera lavorativa saltuaria e con basse retribuzioni, il D.lgs 166/1997 ha introdotto una contribuzione d’ufficio, cioè una contribuzione a carico dello Stato, per completare l’annualità di contribuzione: tale contribuzione, utile solo al diritto alla pensione (no anche al calcolo dell’importo) è riconosciuta a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 4.160 contributi giornalieri accreditati presso il fondo e che la retribuzione annuale percepita, nell’anno in cui riconoscere l’accredito, non superi il 50% del massimale annuo previsto dalla L. 335/95 (ovvero 59.825,00 € per l’anno 2024).  La contribuzione d’ufficio è riconosciuta solo ai lavoratori in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 ed è consentita per un massimo di 4 anni (1.040 giornate) sino alla concorrenza di 5.200 contributi giornalieri. Annualmente la contribuzione d’ufficio è riconosciuta nel limite massimo di 260 contributi giornalieri sino alla capienza massima di 312 contributi giornalieri annui.

Come viene calcolata la pensione?

Il sistema di calcolo della pensione per i lavoratori sportivi vede un meccanismo particolare per le quote di pensione retributive (ovvero per le anzianità contributive maturate alla data del 31 dicembre 1995) e un sistema di calcolo uguale alla generalità dei lavoratori, per la quota contributiva, ossia quella maturata dal 1° gennaio 1996 in poi.

Quota
Periodo
Sistema di calcolo
Quota A

Per anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992

Retributivo: si calcola in base alla media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere fra tutte quelle versate ed accreditate nell’arco della vita lavorativa rivalutate sulla base della variazione media annua dell’indice ISTAT del costo della vita solo fino al quinto anno precedente la decorrenza della pensione ed entro il limite del massimale di retribuzione giornaliero previsto per i periodi sino al 31.12.1992. Le retribuzioni giornaliere che si collocano negli ultimi cinque anni antecedenti la decorrenza, quindi, non vengono rivalutate.

Quota B

Per anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1995 (se al 31.12.1995 si hanno meno di 18 anni) o fino al 31 dicembre 2011 (se al 31.12.1995 si hanno almeno 18 anni di contribuzione)

Retributivo: il calcolo si effettua sulla media delle ultime 2.080 retribuzioni giornaliere nell’arco della carriera lavorativa. Tale retribuzione deve essere rivalutata per i coefficienti previsti per la quota B dell’AGO entro il limite del massimale di retribuzione giornaliero vigente per i periodi compresi tra il 1.1.1993 ed il 31.12.2011 o 31.12.1995 (a seconda dei casi). Le aliquote di rendimento della retribuzione pensionabile sia nella quota A che B sono quelle vigenti nell’AGO (2% per ogni anno di contribuzione con rendimenti decrescenti al crescere della retribuzione).

Quota C

Per anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1996 in poi (se al 31.12.1995 si hanno meno di 18 anni) o dal 1° gennaio 2012 (se al 31.12.1995 si hanno almeno 18 anni di contribuzione)

Contributivo: a quota di pensione è rapportata ai contributi accreditati nel periodo di riferimento, applicando loro un parametro che varia in relazione all’età. La base di calcolo è formata dall’ammontare dei contributi versati negli anni precedenti, rivalutati sulla base di parametri ISTAT, più i contributi versati nell’anno in cui si maturano i requisiti per la pensione. Per convertire questo “montante contributivo” in pensione annua lorda è sufficiente moltiplicarlo per il coefficiente di trasformazione collegato all’età in cui si decide di andare in pensione*

*Nel sistema di calcolo contributivo, agli sportivi professionisti iscritti dopo il 31 dicembre 1995, ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione in base all’età, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, un anno ogni quattro di lavoro effettivo nella specifica qualifica sino a un massimo di cinque anni rispetto al limite dei 57 anni di età fissato dalla tabella prevista dall’articolo 1, comma 6, legge 335/1995.

Quali pensioni richiedere?

La normativa prevede che i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, siano diversi a seconda che il soggetto abbia contributi entro il 31 dicembre 1995 o solo successivamente a tale data.

La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata raggiungimento di una determinata età stabilita dalla legge, unitamente perfezionamento dell’anzianità contributiva e assicurativa richiesta.

Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Età

54 anni (uomini e donne e fino al 31.12.2026)

Contributi

20 anni di assicurazione e di contribuzione

Giornate

5.200 contributi giornalieri versati con la qualifica di sportivo professionista – valgono anche i contributi versati volontariamente al fondo e il periodo di accredito figurativo relativo al servizio militare

Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

1° possibilità di accesso

Età

67 anni (uomini e donne e fino al 31.12.2026)

Contributi

20 anni di assicurazione e di contribuzione

Importo soglia

Importo pensione pari ad almeno l’assegno sociale (€ 534,41 per il 2024)

2° possibilità di accesso

Età

71 anni (uomini e donne e fino al 31.12.2026)

Contributi

5 anni di contribuzione “effettiva” (con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo)

 

La pensione anticipata

La pensione anticipata è una prestazione economica erogata in presenza di una determinata anzianità contributiva e assicurativa.

Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
 

Uomini

Donne

Requisito contributivo

42 anni e 10 mesi

41 anni e 10 mesi

+ 3 mesi di finestra

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione da lavoro effettivo.

Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

1° possibilità di accesso

 

Uomini

Donne

Requisito contributivo

42 anni e 10 mesi

41 anni e 10 mesi

+ 3 mesi di finestra

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria.

2° possibilità di accesso

Età

64 anni (uomini e donne e fino al 31.12.2026)

Contributi

20 anni di contribuzione effettiva

Importo soglia

Importo soglia pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale nella generalità dei casi (minimo € 1.603,23 lordi mensili per 2024); Importo soglia pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio (minimo € 1.496,35 lordi mensili per 2024); Importo soglia pari a 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due figli (minimo € 1.389,46 lordi mensili per 2024).

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