4 Luglio 2024

Pensioni pubblico impiego: le novità dal 2024

Con La Circolare Inps n. 78/2024 l’istituto di previdenza fornisce chiarimenti relativamente alle novità introdotte dalla Legge di bilancio per il 2024 (L. 213/2023). Conferma che non ci saranno tagli sugli assegni pensionistici per coloro che hanno maturato un diritto a pensione entro dicembre 2023 o per chi accede alla pensione di vecchiaia. Inoltre, solo per alcune categorie di dipendenti pubblici, introdotto un allungamento della finestra per la pensione anticipata ordinaria e precoci.

Di cosa stiamo parlando?

La legge di Bilancio 2024 prevede un allungamento della finestra per i dipendenti pubblici la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG e un abbattimento delle aliquote per il calcolo delle quote di pensione anticipata (anche in cumulo) liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995. Infatti, le pensioni sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nella tabella allegata alla legge di bilancio (invece che applicare le aliquote più favorevoli previste dall’Allegato A della Legge 965/1965 (e alla tabella A allegata alla legge n. 16/1986 per il solo personale iscritto alla CPUG). Le categorie dei dipendenti pubblici interessati sono gli iscritti alle seguenti casse:

  • Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL)
  • Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS)
  • Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI)
  • Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG)

Le previgenti tabelle attribuivano una rendita anche superiore al 20% della retribuzione pensionabile pur in presenza di poca anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995; le nuove tabelle abbattono il rendimento al 2,5% della retribuzione pensionabile per ogni anno di anzianità in possesso al 31 dicembre 1995.

Cosa sono le Casse Inps CPDEL, CPS, CPI e CPUG?

I dipendenti pubblici sono iscritti ai fini del trattamento pensionistico a una della casse gestite dall’INPS:
CPDEL – Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
Sono iscritti alla CPDEL i dipendenti degli enti di diritto pubblico e degli enti locali, come: regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni dei comuni, unioni montane, comunità montane, agenzie regionali o locali, consorzi di enti locali, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche servizi alla persona, aziende sanitarie, aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, camere di commercio, Sono iscritti anche i dipendenti delle aziende speciali, purché non abbiano la forma di SpA.
CPS – Cassa Pensioni Sanitari
Sono iscritti alla CPS, a titolo esemplificativo, i medici delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale e delle IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza).
CPI – Cassa Pensioni Insegnanti
Sono iscritti alla CPI gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali.
CPUG – Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
Sono iscritti alla CPUG gli ufficiali giudiziari, i coadiutori ufficiali giudiziari e gli operati UNEP (Ufficio Notificazioni Esecuzione e Protesti).

Nuova finestra per la decorrenza della pensione anticipata ordinaria e precoci

Le nuove finestre si applicano solo ai dipendenti pubblici

Per i lavoratori la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG (a prescindere dalla presenza o meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995), la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e la pensione anticipata precoci (41 anni di contributi per donne e uomini), in luogo dei 3 mesi di finestra previsti per la generalità dei lavoratori, decorrono trascorsi:

  • 3 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2024;
  • 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
  • 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
  • 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
  • 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi.

Attenzione
L’allungamento della finestra non riguarda il personale che accede alla pensione anticipata o alla pensione anticipata precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.

Cosa sono le finestre?

Le finestre mobili sono un periodo di slittamento variabile che deve trascorrere tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale.

Salvaguardia vecchie regole

La riduzione della pensione non riguarda i soggetti che hanno maturato i requisiti per un qualsiasi trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di collocamento d’ufficio previsti dagli ordinamenti di appartenenza. Inoltre le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo e riferite ad anzianità pari o superiori a 15 anni al 31 dicembre 1995 sono determinate con l’applicazione delle aliquote di rendimento più favorevole di cui la Tabella A Legge 965/1965 (Tabella A Legge 16/1986 per gli iscritti alla CPUG).

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Il taglio non si applica:
  • Alla pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi gli uomini; 41 anni di contributi i cd. lavoratori precoci), anche in cumulo dei periodi assicurativi, se i requisiti sono stati raggiunti entro il 31 dicembre 2023 (anche se la domanda è presentata dopo il 31 dicembre 2023);
  • Al personale che, avendo maturato 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi gli uomini), venga posto dalla pubblica amministrazione in pensione d’ufficio o nei confronti del quale venga risolto facoltativamente il rapporto di lavoro per il raggiungimento della massima anzianità contributiva;
  • Alla pensione di vecchiaia (67 anni), anche in cumulo dei periodi assicurativi;
  • Alla pensione «Quota 100» (64 anni e 38 anni maturati entro il 31 dicembre 2021) e «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2023);
  • Alla pensione di anzianità con il beneficio previsto per i cd. i «lavori usuranti» di cui al D.Lgs n. 67/2011 (61 anni e 7 mesi di età e quota 97,6) se i requisiti sono stati raggiunti entro il 31 dicembre 2023.
  • Alla pensione indiretta (la pensione spettante ai superstiti in caso di decesso dell’assicurato) e alla pensione di inabilità riconosciuta per qualsiasi titolo (sia inabilità assoluta di cui alla legge n. 335/1995 che per l’inabilità alle mansioni).

Doppio calcolo prima della liquidazione della pensione

La legge di bilancio ha inoltre previsto che nei casi in cui trovino applicazione le nuove aliquote di rendimento, il relativo trattamento pensionistico non può essere superiore rispetto a quello calcolato secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2023. In tali fattispecie, pertanto, l’istituto di previdenza deve essere effettuato un doppio calcolo di pensione:

L’importo più basso sarà quello messo in pagamento.

Personale sanitario

Nei confronti degli iscritti alla CPS e per il personale che cessa dal servizio con qualifica di infermiere iscritto alla CPDEL (classificazione ISTAT 3.2.1.1.1 – Professioni sanitarie infermieristiche) la riduzione della pensione derivante dall’applicazione delle nuove aliquote è ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima data di decorrenza utile della pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni di contributi i lavoratori precoci). Ovvero, i lavoratori interessati possono evitare l’abbattimento della pensione, posticipando di 3 anni l’accesso alla pensione anticipata.

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