3 Luglio 2024

Quanto conviene la prosecuzione volontaria?

In caso di cessazione o di sospensione dell’attività lavorativa, i lavoratori dipendenti, parasubordinati o autonomi possono ricorrere ai versamenti volontari al fine di perfezionare i requisiti contributivi previsti per le varie forme di pensionamento (o in rare occasioni, per aumentare l’importo della pensione).

Di cosa stiamo parlando?

I lavoratori che hanno cessato o interrotto la propria attività lavorativa possono effettuare dei versamenti volontari per acquisire il diritto a un eventuale pensione. Infatti, con il versamento dei contributi volontari i lavoratori che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa possono perfezionare i requisiti necessari a raggiungere il diritto alla pensione. Si pensi ad esempio una lavoratrice che ha raggiunto i 41 anni di contributi e che potrà accedere alla pensione anticipata ordinaria (con 41 anni e 10 mesi di contribuzione) pagando 10 mesi di contributi.

La contribuzione volontaria può essere effettuata da:

  • Lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico
  • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, cd/cm)
  • Lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps (collaboratori, amministratori, ecc.)

La contribuzione volontaria, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 del D.P.R. 1432/1971, è parificata alla contribuzione obbligatoria ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali, all’anzianità contributiva e alla determinazione della retribuzione annua pensionabile.

Attenzione
Per i lavoratori “puri contributivi” , ovvero quei soggetti che non sono in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995
, il versamento dei contributi volontari non può essere utilizzato per il perfezionamento della pensione anticipata ai sensi dell’articolo 1, comma 7 della legge 335/1995.

Dal punto di vista fiscale?

I contributi volontari sono considerati a tutti gli effetti oneri deducibili dal reddito complessivo per l’intero importo, anche se l’onere dei versamenti è stato sostenuto per i familiari fiscalmente a carico. Questo significa che tutto l’importo pagato abbatte la base imponibile su cui calcolare l’imposta.

Requisiti

Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, il lavoratore deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:

  • almeno 5 anni di contributi indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
  • almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

I requisiti richiesti devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto), escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata (es. disoccupazione Naspi).

Attenzione
Per poter essere autorizzati alla prosecuzione volontaria è necessario avere cessato o interrotto il rapporto di lavoro (Circolare Inps n. 50/2008) e non si deve essere titolari di pensione diretta (anche a carico di una cassa dei liberi professionisti) così come disposto dall’art. 6 del Dlgs 184/1997. È possibile invece presentare la domanda di prosecuzione volontaria durante il periodo di percezione della disoccupazione NASpI. In tal caso la decorrenza dell’autorizzazione avverrà alla data della domanda, ma il pagamento sarà possibile solo terminato il periodo di contribuzione figurativa.

I versamenti volontari nella gestione separata INPS

Anche i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps possono presentare domanda di prosecuzione volontaria (art. 2 del Dm 282/1996 e D.Lgs. 184/1997).

L’autorizzazione ai versamenti volontari può essere richiesta da tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, ovvero sia dai collaboratori che dai professionisti titolari di partita iva.

Requisiti per i versamenti volontari nella gestione separata INPS

Per poter chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria i requisiti (Circolare Inps 96/2003) sono:

  • almeno far 1 anno di contribuzione negli ultimi cinque anni dalla data della domanda
  • oppure, in alternativa, almeno 5 anni complessivi di contribuzione

Non si possono cumulare altri periodi lavorativi accreditati presso altre gestioni previdenziali (es. lavoro dipendente o commercianti) diverse dalla gestione separata Inps.

È invece possibile, versare i contributi volontari per il semestre antecedente la data di decorrenza dell’autorizzazione se non risulta versata contribuzione o non si è titolari di una pensione diretta.

Importo

L’importo dei versamenti è calcolato applicando, all’importo medio dei compensi percepiti negli ultimi 12 mesi precedente la domanda, l’aliquota previdenziale prevista per i lavoratori tenuti al versamento obbligatorio e non iscritti ad altra forma di previdenza (l’aliquota è del 33% per i collaboratori e del 25% per i professionisti con partita iva). Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere applicata esclusivamente l’aliquota IVS prevista per gli iscritti obbligatori privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione).

Quanto costano i versamenti volontari?

Per i lavoratori dipendenti, l’importo della contribuzione volontaria risulta pari al 33% della retribuzione percepita nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione (per gli autorizzati ai versamenti volontari entro il 31.12.1995, l’aliquota è pari al 27,87%). L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria decorre sempre dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda.

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Per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti, l’importo della contribuzione volontaria risulta pari al 24% ca. del reddito d’impresa medio dichiarato negli ultimi 3 anni di attività in base a 8 classi di reddito. Per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, in base a 4 classi di reddito. Per gli artigiani e commercianti, l’autorizzazione decorre:

  • dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda se la cessazione dell’attività lavorativa è intervenuta nel mese stesso della presentazione della domanda;
  • dal primo giorno del mese stesso di presentazione della domanda se la cancellazione è intervenuta già in mesi precedenti.

Per i coltivatori diretti, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria decorre sempre dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda.

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (parasubordinati) il reddito di riferimento è quello dell’anno precedente la domanda. L’aliquota risulta pari 25% per i liberi professionisti e pari al 33% per i collaboratori. L’autorizzazione ai versamenti volontari decorre da primo giorno del mese della domanda.

Attenzione
Esiste comunque un importo minimo di retribuzione settimanale su cui vengono calcolati i versamenti volontari.

Nota bene
In caso di prima autorizzazione alla prosecuzione volontaria, è possibile retrodatare di 6 mesi il pagamento dei contributi (ovvero possono essere coperti anche i 6 mesi precedenti la data della domanda). In caso di riemissione dei bollettini di pagamento per soggetti già autorizzati, possibile retrodatare di 3 mesi (ovvero possono essere coperti anche i 3 mesi precedenti la data della domanda di riemissione).

Aliquote contribuzione volontaria 2024

Lavoratori dipendenti

Tipologia

Autorizzati dal 1° gennaio 1996

Autorizzati entro il 31 dicembre 1995

Dipendenti non agricoli

27,87%

33%

Dipendenti agricoli

30,10%

Pescatori (Legge 250/1958)

10,47%

14,90%

Lagoratori occupati in cantieri di lavoro

10,94%

14,57%

Lavoratori domestici

12,9975%

17,4275%

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti

Classi di reddito

Reddito medio imponibile

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore a 21 anni

Collaboratori di età non superiore a 21 anni

Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore a 21 anni

Collaboratori di età non superiore a 21 anni

24%

23,70%

24,48%

24,18%

Fino a € 18.415

€ 18.415

368,30 €

363,70 €

375,67 €

371,07 €

da € 18.416 a € 24.514

€ 21.465

429,30 €

423,94 €

437,89 €

432,52 €

da € 24.515 a € 30.613

€ 27.564

551,58 €

544,39 €

562,31 €

555,42 €

da € 30.614 a € 36.712

€ 33.663

673,26 €

664,85 €

686,73 €

678,31 €

da € 36.713 a € 42.811

€ 39.762

795,24 €

785,30 €

811,15 €

801,21 €

da € 42.812 a € 48.910

€ 45.861

917,22 €

905,76 €

935,57 €

924,10 €

da € 48.911 a €55.007

€ 51.959

1.039,18 €

1.026,20 €

1.059,97 €

1.046,98 €

da € 55.008

€ 55.008

1.100,16 €

1.086,41 €

1.122,17 €

1.108,42 €

Coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali

Classi di reddito settimanale

Reddito settimanale imponibile

Quota pensione (22% del reddito medio)

Addizionale Legge 233/1990 (2% del reddito imponibile)

Addizionale Legge 160/1975 (0,69×3)

Contribuzione totale

Fino a € 254,16

€ 254,16

€ 55,92

€ 5,09

€ 2,25

€ 63,16*

Fino a € 338,88

€ 296,52

€ 65,24

€ 5,94

€ 2,25

€ 73,43**

Fino a € 423,60

€ 381,24

€ 83,88

€ 7,63

€ 2,25

€ 93,76

Oltre € 423,60

€ 465,96

€ 102,52

€ 9,32

€ 2,25

€ 114,09

*ai sensi dell’art. 10, comm a2 della Legge 233/1990, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a  € 63,32 se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata concessa entro il 31 dicembre 1995: € 74,97 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata concessa dopo il 31 dicembre 1995.

 Lavoratori iscritti alla gestione separata Inps
 

Fino a € 18.415,00

Oltre € 18.415,00

Liberi professionisti

4.603,80 € annui (383,56 € al mese)

25% dell’importo dei compensi percepiti nell’anno precedente la domanda ed entro il massimale annuo (2024 pari a € 119.550,00)

Collaboratori ed altri iscritti

6.077,04 € annui (506,42 € al mese)

33% dell’importo dei compensi percepiti nell’anno precedente la domanda ed entro il massimale annuo (2024 pari a € 119.550,00)

Domanda e pagamento

La domanda deve essere trasmessa telematicamente dal sito Inps ed il pagamento va effettuato entro il trimestre successivo a quello a cui i contributi di riferiscono. Se l’ultimo giorno utile per il pagamento coincide con un giorno festivo, l’interessato può utilmente versare i contributi il primo giorno successivo lavorativo. Il pagamento è trimestrale e si effettua utilizzando direttamente i bollettini prestampati, che l’Inps invia al domicilio di coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria. Ogni anno vengono inviati quattro bollettini prestampati. Se non si ricevono, devono essere richiesti agli uffici Inps di residenza entro la scadenza del versamento. Se si paga una somma inferiore all’importo comunicato dall’Inps, il periodo da coprire viene ridotto in modo proporzionale. Se si paga di più: l’importo versato in più viene rimborsato automaticamente dall’Inps.

L’autorizzazione ai versamenti volontari, anche in mancanza del pagamento (che non è obbligatorio) rimarrà sempre valida.

Se pago in ritardo?

In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito dall’Inps nel bollettino, non è possibile procedere al pagamento. I contributi pagati in ritardo non possono essere accreditati al periodo per il quale sono stati versati, ma è previsto il rimborso o si può chiedere agli uffici dell’Inps che l’importo venga utilizzato per coprire il trimestre successivo.

Domanda di pensione e autorizzazione ai versamenti volontari?

La domanda di pensione Inps (vecchiaia, anticipata, inabilità) o di assegno ordinario di invalidità (L. 222/1984), se respinta dall’Inps, viene automaticamente considerata come richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari. L’assicurato che presenta domanda di assegno ordinario di invalidità, se non occupato, viene autorizzato ai versamenti volontari anche se gli viene riconosciuto l’assegno.

Cambio gestione di autorizzazione ai versamenti volontari?

In alcuni casi, un lavoratore dipendente già autorizzato alla prosecuzione volontaria, potrebbe avere un vantaggio nel chiedere il cambio di gestione (es: nella gestione commercianti). In questo caso, così come chiarito dalla Circolare Inps n. 137/1990, la domanda di variazione di gestione è assimilabile alla domanda di autorizzazione ai versamenti volontari avendo le stesse caratteristiche (accertamento preventivo dei requisiti, e determinazione della classe e qualifica).

Lavoratori intermittenti

Con la Circolare Inps n. 33/2014, l’istituto di previdenza ha spiegato che i I lavoratori intermittenti che nei periodi coperti da contribuzione obbligatoria abbiano percepito una retribuzione di ammontare inferiore al valore del minimale retributivo annuo (D.M. 30 dicembre 2004), possono avvalersi dei contributi volontari per integrare la contribuzione obbligatoria versata in loro favore.

Tale facoltà, esercitabile a domanda, consente agli interessati di versare, in forma volontaria, una contribuzione calcolata sulla differenza fra la retribuzione convenzionale ed il valore degli emolumenti percepiti, fino a concorrenza del predetto parametro minimo.

 Per l’autorizzazione al versamento integrativo non è richiesto alcun requisito contributivo. La facoltà in esame è perciò riconosciuta a tutti i soggetti che abbiano prestato lavoro intermittente, fermo restando che tale possibilità riguarda esclusivamente i periodi interessati da un valore imponibile inferiore a quello della retribuzione convenzionale individuata ai sensi del D.M. 30.12.2004.

Attenzione
In caso di lavoratore intermittente con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria non può essere concessa, in quanto l’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione e concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione. La presenza di tale indennità costituisce causa ostativa anche al pagamento della contribuzione volontaria per i soggetti già autorizzati.

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