27 Settembre 2023

Disoccupazione NASpI: contributi utili per la pensione?

La disoccupazione NASpI, ovvero Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, ha visto il suo debutto a maggio 2015, in scia dei numerosi provvedimenti in materia lavoristica del governo dell’epoca. Tale indennità ha sostituito la disoccupazione ASpI e mini-ASpI che a loro volta avevano sostituito la disoccupazione ordinaria nel 2013. Ma durante i periodi di disoccupazione indennizzata ci sono anche i contributi versati? Vediamo insieme la guida nel dettaglio e la compatibilità con altre attività lavorative.

Disoccupazione NASpI e pensione

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego è una prestazione economica di durata massima pari a 2 anni, che viene erogata mensilmente per coloro che perdono involontariamente un lavoro. Durante tutto il periodo in cui si percepisce l’indennità è prevista la copertura contributiva figurativa utile sia per il diritto che per la misura della pensione.

Utilizzo della contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata ordinaria, anticipata precoci, quota 103, opzione donna, ecc., per vedersi riconosciuta la contribuzione figurativa da disoccupazione ai fini del diritto, è necessario raggiungere i 35 anni di contributi da lavoro effettivo. Infatti, se non si raggiungono i 35 anni da lavoro effettivo, la disoccupazione viene conteggiata solo per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non potendo conteggiare tali periodi per il raggiungimento del requisito contributivo.

Utilizzo della contribuzione figurativa ai fini della misura della pensione

Ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 22/2015, la contribuzione figurativa, è utile ai fini della misura entro un limite di retribuzione  pari  a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI (per l’anno 2024pari ad € 2.170,59). Se le retribuzioni computate vanno ad abbassare la quota di retribuzione pensionabile ai fini della quota retributiva della pensione, tale contribuzione verrà sempre considerata utile ai fini del diritto, ma non sarà presa in considerazione per la determinazione della pensione qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni.

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Domanda

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Però a seconda di quando viene presentata la domanda la prestazione decorre da un termine differente:

  • Se presentata entro i primi 7 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  • Se la domanda viene presentata dall’8° al 68° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda perdendo così la copertura contributiva per il periodo precedente.

Attenzione
Nel caso in cui, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ci si trovi in malattia, maternità o infortunio, l’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo al termine dell’evento se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno.

Requisiti

Per poter procedere alla domanda bisogna avere i seguenti requisiti:

  • Almeno 13 settimane (3 mesi) di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • Essere in stato di disoccupazione, ossia aver perso il posto di lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;

Novità 2020/2021/2022
Per le indennità di disoccupazione concesse a decorrere dal 23 marzo 2021 non è più necessario soddisfare anche il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, nel 2020, con la Circolare n. 48/2020 l’INPS ha eliminato i modelli “AP03”, “AP04”, “SR163”, “SR185”. L’Istituto finalmente ha adottato alcune innovazioni che permettono, in sinergia con gli Istituti bancari e Poste Italiane, di identificare l’intestatario del Conto Corrente.

NASpI e dimissioni per giusta causa

È possibile accedere alla NASpI anche a seguito di dimissioni, ma solo in questi precisi casi previsti dalla normativa:

  • Dimissioni durante il primo anno di vita del figlio (la tutela viene estesa anche al lavoratore padre che abbia usufruito di almeno un giorno di paternità obbligatoria o che abbia fruito al posto della madre del congedo di maternità in specifici casi, sempre fino all’anno di età del bambino (art. 28, 54 e 55 del D.Lgs. 151/2001);
  • Mancato pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro per almeno 3 mesi (il mancato pagamento non deve essere saltuario ma continuato nel tempo);
  • Dimissioni avvenute nell’ambito della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenute a seguito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro L. 604/1966;
  • Dimissioni a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede aziendale distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o quando la nuova sede è mediamente raggiungibile in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici (Messaggio INPS n. 369/2018).
  • Spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, previste dall’art. 2103 codice civile;
  • Mobbing, consistente in un insieme di condotte vessatorie e reiterate poste in essere da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore, molestie sul luogo di lavoro, ecc. (dette condotte devono essere prolungate nel tempo e lesive della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso).
Messaggi e Circolari Inps in materia di dimissioni per giusta causa

Circolare Inps n. 97/2003; Circolare Inps n. 163/2003; Messaggio Inps n. 369/2018; Circolare Inps n. 142/2015

NASpI e licenziamento per giusta causa

In caso di licenziamento per giusta causa, si ha comunque diritto all’indennità, ma la Naspi decorre con un ritardo di 30 giorni rispetto alla normalità.

Importo

La NASpI viene calcolata con riferimento al montante contributivo maturato nel quadriennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. Vengono sommate tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali negli ultimi 4 anni dividendole per il totale delle settimane versate. Tale importo poi viene moltiplicato per un coefficiente pari a  4,33.

Se l’importo così calcolato è pari o inferiore al minimale mensile fissato dall’INPS annualmente di 1.425,21 euro (per il 2024), l’importo della NASPI è pari al 75% della suddetta retribuzione. Se è superiore ai 1.425,21, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l’importo massimo dell’indennità non può superare i 1.550,42 euro al mese (per il 2024).

L’importo mensile decresce

L’importo mensile di disoccupazione si riduce del 3% mensile, rispetto al mese precedente, dal sesto mese di percezione della disoccupazione.

Per coloro i quali hanno compiuto 55 anni alla data della domanda, la riduzione scatta dall’ottavo mese.

Durata

La durata massima della disoccupazione NASpI è pari a 24 mesi. La prestazione viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di 24 mesi. Varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto. Ad esempio, se negli ultimi 4 anni ho lavorato solo 8 mesi, avrò diritto a solo 4 mesi di disoccupazione, ovvero la metà del periodo lavorato nei 4 anni precedenti.

Malattia, cassa integrazione e infortunio

La normativa di riferimento ed il messaggio Inps n. 2875 del 2017 hanno confermato che i periodi di malattia, infortunio e di cassa integrazione vanno neutralizzati ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in quanto ininfluenti, e quindi, determinano un ampliamento del quadriennio di riferimento ai fini della ricerca del requisito contributivo delle tredici settimane 13 di contribuzione (ovvero 3 mesi).

Ulteriori eventi possono ampliare l’arco dei 4 anni all’interno del quale ricercare il requisito:

  • assenza per congedi e/o permessi fruiti dal lavoratore per assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità, purché autorizzato;
  • congedo obbligatorio di maternità, purché all’inizio dell’astensione risulti già versata contribuzione;
  • congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

NASpI e nuovo contratto di lavoro

Il lavoratore che durante il periodo di fruizione dell’indennità instauri un nuovo rapporto di lavoro subordinato dovrà fare attenzione ai vari profili di compatibilità e di decadenza della disoccupazione:

Il D.lgs n. 22/2015 consente il cumulo della Naspi con i redditi da lavoro subordinato purché il reddito conseguito non sia superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale ed il rapporto di lavoro abbia durata fino a 6 mesi

1° Caso: nuovo rapporto di lavoro con durata fino a 6 mesi

Se il rapporto di lavoro ha durata fino a 6 mesi la prestazione viene sospesa (stop & go) e al termine del nuovo rapporto di lavoro, riprende. Si mantiene la prestazione in misura ridotta se dal nuovo contratto di lavoro subordinato derivi un reddito annuale da lavoro dipendente/parasubordinato pari a 8.500,00 euro (per l’anno 2024). In questo ultimo caso il percettore deve comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto (in caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015). Inoltre, il datore di lavoro o – qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione – l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Ricorrendo tali condizioni l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se durante la sospensione della NASpI a seguito di un rapporto di lavoro della durata fino a 6 mesi, si rassegnano le dimissioni?

La ripresa della prestazione avviene d’ufficio ed a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore (Circolare Inps n. 91/2015). Si precisa infine che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.

Messaggio Inps n. 1414 del 09/04/2024

2° Caso: nuovo rapporto di lavoro con durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato

Se il rapporto di lavoro ha durata superiore a 6 mesi la prestazione decade salvo che il reddito non sia inferiore a 8.500,00 € (In questo ultimo caso il percettore deve comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto (in caso di mancata comunicazione del reddito, si applica l’istituto della decadenza). Inoltre, il datore di lavoro o – qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione – l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Ricorrendo tali condizioni l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto.

Rapporto di lavoro

 

NASPI con reddito inferiore a 8.500,00 euro lordi

 

NASPI con reddito sopra 8.500,00 euro lordi

Dipendente a tempo indeterminato o determinato con durata superiore ai sei mesi

Importo ridotto dell’80% del reddito

Decadenza della NASpI

Dipendente a tempo determinato con durata fino a sei mesi

Importo ridotto dell’80% del reddito

NASpI sospesa per la durata del contratto

Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt. 13-18 del richiamato D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81, costituisce un contratto di lavoro dipendente che può essere stipulato a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato. Tale contratto può assumere una delle seguenti tipologie:

  1. lavoro intermittente con espressa pattuizione dell’obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro e diritto alla indennità di disponibilità;
  2. lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità.

Circolare Inps n. 142/2015

Tipologia 1
Nel caso in cui il lavoratore già beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con un contratto di lavoro intermittente di cui alla prima tipologia e cioè con obbligo di risposta alla chiamata e diritto alla indennità di disponibilità il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con interpelli n.3147 del 22 dicembre 2005 e n.44 del 3 ottobre 2008 ha chiarito che la corresponsione dell’indennità di disoccupazione deve ritenersi esclusa per i periodi non lavorati durante i quali il lavoratore resta disponibile a prestare la propria attività lavorativa percependo la relativa indennità di disponibilità ma alla luce del D.Lgs 22/2015, è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro dipendente laddove quest’ultimo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (8.500 euro per il 2024). In particolare trovano applicazione – in considerazione della durata del contratto, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, e del reddito annuo derivante dal medesimo – le disposizioni in materia di rioccupazione del beneficiario dell’indennità di disoccupazione con rapporto di lavoro subordinato e i conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione.

Tipologia 2
Nel caso in cui il lavoratore beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con contratto di lavoro intermittente di cui alla seconda tipologia e cioè senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità, l’indennità di disoccupazione NASpI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra. Tuttavia, anche per tale tipologia di lavoro intermittente, in applicazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n.22 del 2015, è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.500 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione. Pertanto, laddove il percettore di NASpI intenda cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione, è tenuto a comunicare all’Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa. In tal caso la prestazione verrà ridotta e sarà effettuato il conguaglio a fine anno tra i redditi conseguiti in seguito all’attività lavorativa e l’indennità NASpI, secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori. Ogni mese il lavoratore poi comunicherà con il modello NASpI-Com i giorni lavorati nel mese.

Inoltre il Messaggio Inps n. 1162/2018 chiarisce che se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata.  In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.500 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.

Nell’ulteriore ipotesi in cui il rapporto di lavoro intermittente sia di durata superiore a sei mesi, è applicabile l’istituto del cumulo alle condizioni di cui sopra.

NASpI e lavoro a chiamata iniziato prima della cessazione del rapporto di lavoro principale

Con il Messaggio Inps n. 1162 del 16/03/2018 l’INPS ha chiarito la possibilità di cumulo della NASpI con un rapporto di lavoro a chiamata (ovvero intermittente).

Ipotesi 1: con indennità di disponibilità

Lavoratore titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta (quindi, con indennità di disponibilità), che invia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta, a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. In tale ipotesi trova applicazione esclusivamente l’istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di € 8.174, e la prestazione NASpI verrà riproporzionata.

Qualora il lavoratore non comunichi il reddito, ovvero il medesimo sia superiore al limite annuo di € 8.174, troverà applicazione l’istituto della decadenza dalla prestazione.

Ipotesi 2: senza indennità di disponibilità

Lavoratore titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta (quindi, senza indennità di disponibilità) che invia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta. In tale ipotesi, tuttavia, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata. In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.174 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività. Nell’ulteriore ipotesi in cui il rapporto di lavoro intermittente sia di durata superiore a sei mesi, è applicabile l’istituto del cumulo alle condizioni di cui l’ipotesi 1.

Le prestazioni di lavoro occasionale, di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all’Istituto circa il reddito annuo presunto.

Circolare Inps n. 174/2017, punto 2

Se la data presunta del parto è all’interno del periodo indennizzato Naspi, alla lavoratrice spetterà la maternità obbligatoria erogata direttamente dall’Inps a domanda, e successivamente il periodo residuo di disoccupazione.

Se il lavoratore ha già maturato il diritto a pensione, o lo perfeziona durante la fruizione dell’indennità Naspi, decade dalla prestazione. Se si è titolari di assegno ordinario di invalidità il lavoratore può optare per la prestazione più favorevole tra assegno di invalidità e Naspi.

Attenzione al cumulo della NASpI e ai contributi figurativi: In tutti i casi di cumulo della NASPI (ridotta dell’80%) con nuovo rapporto di lavoro la contribuzione figurativa versata NON dà luogo ad accrediti contributivi e viene versata integralmente alla gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti.

Nel caso in cui, durante la percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI si instauri un rapporto di collaborazione con obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività (o dalla data della domanda se rapporto preesistente) bisognerà comunicare all’istituto tramite la procedura Naspi-com il reddito presunto annuo derivato dal rapporto di collaborazione.

  • Se il reddito presunto è superiore a 8.500 € annui = si decade dalla NASPI
  • Se il reddito presunto è inferiore a 8.500 € annui = previsto il cumulo della NASPI con riduzione dell’80% del reddito presunto.

In caso di mancata comunicazione del reddito presunto all’INPS entro 1 mese dall’inizio attività o dalla data domanda si decade dalla Naspi a decorrere dalla data di inizio dell’attività lavorativa.

Il lavoratore che percepisce la Naspi e avvia un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oppure ne ha già una in essere all’atto della domanda di Naspi, è tenuto a darne comunicazione all’INPS tramite il modello NASpI-Com entro 30 giorni dalla domanda di Naspi (se già titolare di p. iva) o dalla data di apertura, comunicando il reddito presunto annuo, pena decadenza della prestazione. Infatti, per coloro che hanno partita iva, la NASpI è compatibile fino a 5.500,00 € lordi annui (riparametrati a mese). In questo caso la Naspi verrà ridotta di un importo pari all’80% del reddito che il lavoratore prevede di produrre nel periodo che va dalla data di inizio dell’attività alla data di termine della Naspi oppure, se tale termine è antecedente, alla fine dell’anno. La riduzione è poi ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Messaggio Inps n. 1414 del 09/04/2024

Incentivo all’autoimprenditorialità

Nel caso in cui durante il periodo di percezione della NASpI il lavoratore apra partita iva come lavoratore autonomo è possibile chiedere l’anticipazione di tutta la prestazione in un’unica soluzione. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall’apertura della partita IVA/inizio attività. La medesima facoltà è da riconoscersi al lavoratore che intenda sviluppare  a  tempo  pieno  un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di  lavoro  dipendente  la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI (Circolare Inps 94/2015).

Anticipo NASpI e rioccupazione come dipendente

Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI (durata teorica della disoccupazione) è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Se durante la sospensione della NASpI a seguito di un rapporto di lavoro della durata fino a 6 mesi, si rassegnano le dimissioni?

La ripresa della prestazione avviene d’ufficio ed a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore (Circolare n. Inps 94/2015). Si precisa infine che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.

Novità 2023: stop all’invio del modello NASpI-Com per lavoro subordinato

Con il messaggio n. 3254 del 19 settembre 2023, l’Inps ha aggiornato la procedura di gestione delle domande NASpI introducendo il servizio di Acquisizione automatica sospensioni per ripresa attività lavorativa rilevate da Comunicazioni Obbligatorie. L’Istituto rileverà direttamente dall’Unilav le informazioni di ripresa dell’attività lavorativa da parte di un percettore di NASpI, procedendo ad una gestione automatica dei periodi di sospensione della prestazione e della riattivazione dei pagamenti.

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