Hai scaricato il tuo estratto conto contributivo e non ti trovi alcune settimane?
La prima cosa da fare è verificare se la mancanza è dovuta ad un errore di comunicazione dei dati anagrafici all’INPS da parte dell’azienda (capita molte volte quando si ha un doppio nome ad esempio). Molti anni fa non era il codice fiscale il dato obbligatorio da comunicare all’INPS e molto spesso il datore di lavoro segnalava all’INPS dati anagrafici errati nel nome oppure nel comune o nella data di nascita.
Le tipologie di contribuzione
Nel sistema previdenziale italiano è possibile individuare cinque tipologie di contribuzione:
I contributi obbligatori
I contributi obbligatori vengono versati obbligatoriamente quando si svolge una qualsiasi attività lavorativa sia da lavoro subordinato o parasubordinato (in questo caso è il datore di lavoro/committente che assolve l’obbligo contributivo) sia da lavoro autonomo (in questo caso è il soggetto che si versa direttamente i contributi) ed applicando la relativa aliquota contributiva. L’accredito contributivo in linea generale è settimanale (dipendenti settore privato iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti) ma in alcuni settori avviene a giorni (dipendenti settore pubblico) o a mesi (lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri).
I contributi volontari
I contributi volontari sono dei versamenti effettuati direttamente dal lavoratore in caso di cessazione dell’attività lavorativa. Per poter dar seguito alla contribuzione volontaria è necessario chiedere l’autorizzazione all’ente di previdenza che andrà a calcolare l’importo dei versamenti. La domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria non obbliga comunque il lavoratore al versamento dei contributi (in poche parole si può presentare domanda al solo fine di essere autorizzati al versamento senza poi pagare i bollettini che l’istituto invierà).
I contributi da riscatto
I contributi da riscatto per definizione sono una tipologia di contributi, con onere a carico del lavoratore (ai suoi superstiti o al pensionato) che permettono di coprire dei periodi privi di contribuzione e sono accreditati a seguito di domanda. La normativa disciplina in modo tassativo i periodi che possono formare oggetto di riscatto tra cui i più importanti sono il riscatto di laurea, di periodi di lavoro svolto all’estero in paesi non convenzionati, periodi omessi dal datore di lavoro, periodi di praticantato dei promotori finanziari, periodi di collaborazione svolti prima del 1° aprile 1996, periodi di lavoro part-time, periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura della pensione, astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro.
I contributi da ricongiunzione
I contributi da ricongiunzione non solo altro che i contributi (obbligatori, volontari, da riscatto e figurativi) che sono stati versati in una gestione previdenziale (Es. Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) e che, su domanda del lavoratore, sono stati ricongiunti (quindi “trasferiti”) con onere a carico del lavoratore, su una nuova gestione previdenziale (Es. Gestione Inps Dipendenti Pubblici). La ricongiunzione è regolata dalla Legge n. 29/1979 (per trasferimenti all’interno delle gestioni Inps) e dalla Legge n. 45/1990 (per trasferimenti da o verso una cassa professionale) e come avviene con gli istituti del cumulo dei periodi assicurativi e della totalizzazione dei periodi contributivi, consente di valorizzare la contribuzione versata in diverse casse previdenziali. Caratteristica peculiare della ricongiunzione (a differenza del cumulo e totalizzazione) è che i periodi ricongiunti sono utilizzati ai fini della misura come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui si trasferiscono.
Attenzione
La contribuzione accreditata in gestione separata Inps non può in alcun modo essere oggetto di ricongiunzione.
I contributi figurativi
I contributi figurativi sono una tipologia di contribuzione che viene accreditata nell’estratto conto contributivo del lavoratore, senza alcun onere a carico del soggetto ed a copertura di alcuni periodi (tassativamente previsti dalla legge), durante i quali il lavoratore non ha prestato attività lavorativa oppure ha percepito retribuzioni in misura ridotta. Questi periodi, pur essendo privi di contribuzione obbligatoria o versata ad altro titolo, in linea generale il valore retributivo da attribuire varia in base alla natura della tipologia per cui viene accreditata la contribuzione figurativa (es. disoccupazione, maternità, malattia, ecc.)
Se non ci sono errori anagrafici?
Se non vi sono errori nell’invio dei dati anagrafici, a seconda della tipologia di contributi mancanti e del periodo in cui si collocano, sono previste diverse modalità di invio della richiesta di rettifica all’INPS.
Recuperare i periodi di maternità
Se nell’estratto conto contributivo mancano delle settimane relative alle maternità, sarà sufficiente inviare all’Inps i seguenti documenti:
Maternità in costanza di rapporto lavoro
- Carta d’identità della richiedente e figlia/o
- Autocertificazione stato di famiglia
- Autocertificazione periodo di maternità (dal/al)
- Per maternità anticipata: provvedimento dell’Ispettorato del lavoro provvedimento ginecologico di astensione anticipata
- Per malattia figlio: certificazione medica o mod. 4/59 compilato dal datore di lavoro
- Per maternità avvenute dal 01/01/1988 in poi: buste paga leggibili.
Maternità fuori rapporto di lavoro
(per accredito necessari almeno 5 anni di contributi da lavoro dipendente)
- Autocertificazione stato di famiglia
- Autocertificazione periodo di maternità (dal/al)
Mancano contributi fino all’anno 1973?
Fino al 31 dicembre del 1973 (in alcuni territori del paese anche fino al 1974/1975) i contributi venivano accreditati con il sistema delle marche assicurative che venivano applicate sulle tessere assicurative di ogni lavoratore.
Se ti mancano delle settimane significa che o il datore di lavoro non ha versato i contributi o non sono mai state consegnate all’INPS le tessere assicurative.
Mancano contributi dall’anno 1974 al 1977?
Dal 1974 in poi, l’istituto di previdenza avviò per la prima volta in assoluto, un sistema automatizzato di accredito dei contributi che ha sostituito il meccanismo delle tessere assicurative. Se manca un periodo di lavoro ed il ‘’buco contributivo’’ è dovuto ad un errore di contabilizzazione (quindi non c’è stata omissione contributiva da parte dell’azienda), è sufficiente presentare all’INPS:
- libretto di lavoro
- buste paga
- modelli DM10L trimestrali consegnati dall’azienda (o altra documentazione utile a provare il rapporto di lavoro)
Mancano contributi dall’anno 1978 al 1997?
Se nel periodo che va da gennaio 1978 a dicembre 1997 trovi alcuni ‘’buchi contributivi’’ e l’azienda è sempre stata in regola con i versamenti dei contributi, basterà presentare all’INPS il seguente modello:
- Modello 01/M (tagliandini di carta sottile di colore verde)
Nel caso in cui non si trovi il modello O1/M basterà presentare:
- buste paga
- libretto di lavoro.
Mancano contributi come apprendista artigiano?
Se lavoravi come apprendista presso ditte artigiane fino a dicembre 1979, in questi casi non erano previste le tessere assicurative e nel caso in cui ti manchino dei periodi contributivi, sarà sufficiente esibire all’INPS:
- visura storica della Camera di Commercio che certifichi la natura artigiana della ditta
- libretto di lavoro (con riportato il periodo di lavoro con qualifica di apprendista)
Mancano contributi dall’anno 1994 al 2004?
Se nel periodo che va da gennaio 1994 a dicembre 2004 trovi alcuni ‘’buchi contributivi’’ sarà sufficiente presentare all’INPS:
- modello CUD dell’anno interessato
Questo documento infatti, in una apposita sezione, riporta la retribuzione e il numero delle settimane da accreditate.
Se c’è un errore nella compilazione del modello da parte dell’azienda sarà necessario presentare:
- buste paga
- libretto di lavoro
Mancano contributi dall’anno 2005 in poi?
Dal 2005, la comunicazione dei dati contributivi all’INPS da parte delle aziende avviene tramite una procedura denominata “E-mens”. Le aziende trasmettono mensilmente le informazioni all’INPS. Se l’assenza dei dati contributivi riguarda questi anni sarà necessario presentare le buste paga e contattare l’azienda per chiedere una sistemazione del periodo.