9 Giugno 2023

Minimale contributivo vs retribuzione minima

Anche tra gli addetti ai lavori, molte volte si crea confusione quando si parla di minimale Inps. Questo perché è previsto sia un minimale contributivo, ovvero l'importo minimo che deve essere rispettato per permettere l'accredito della contribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli autonomi, sia una retribuzione minima per l'accredito di un anno intero di contributi presso l'Inps (art. 7, comma 1 Legge 638/1983). Vediamo di seguito le differenze e i risvolti previdenziali.

Di cosa stiamo parlando?

Il minimale contributivo

Il minimale contributivo è la retribuzione minima da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assicurativi che il datore di lavoro è tenuto a versare rispetto all’attività lavorativa del dipendente ed alla sua retribuzione. Solitamente la base di calcolo che si utilizza ai fini del calcolo dei contributi da versare all’Inps è l’importo previsto dal CCNL applicato. Quindi perché applicare un minimo contributivo Inps? Perché, il reddito da assoggettare a contribuzione di cui l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Nell’anno 2023 l’importo minimo della retribuzione giornaliera è pari a 53,95 €.

In caso di lavoro part-time, il minimo orario da assoggettare a contribuzione non va in base all’orario di lavoro settimanale. Nel 2023, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, per determinare la retribuzione minima oraria è necessario procedere con il seguente calcolo: € 53,95 x 6 /40 =  € 8,09. Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: € 53,95 x 5 /36 =  € 7,49.

La retribuzione minima per l’accredito di un anno di contribuzione

Come anticipato in premessa, il minimale contributivo deve essere distinto dalla retribuzione minima per l’accredito di un anno intero di contributi presso l’Inps. Infatti, il minimale annuale ai sensi dell’art. 7, comma 1, Legge 638/1983 il limite di retribuzione per l’accredito di un anno intero di contributi obbligatori e figurativi per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Quindi nel 2023 è di almeno 227,18 € a settimana e nell’anno di 11.813,36 €. Per un lavoratore dipendente devono essere versati all’Inps 3.898,41 € di contributi (aliquota del 33% suddivisa tra azienda e lavoratore) nel corso dell’anno per coprire un anno di contributi. Nel caso in cui l’importo sia inferiore, il lavoratore si troverà meno di 52 settimane ai fini del diritto alla pensione. Il minimale si applica dal 1° gennaio 1984.

Nel part-time?

Quando il lavoratore è assunto a tempo pieno, il rispetto del minimale contributivo giornaliero per 6 giorni a settimana, pari a 53,95 € per l’anno 2023, garantisce sempre il raggiungimento del minimo settimanale per l’accredito di una settimana di contributi. Se il rapporto di lavoro, invece, è part-time la retribuzione annua percepita può comunque non consentire l’accredito di un anno intero di contribuzione ai fini pensionistici. La riduzione, in questo caso, viene calcolata in misura proporzionale a quanto si è effettivamente versato.

Deroghe alla retribuzione minima per l’accredito di un anno di contribuzione

Il meccanismo del minimale contributivo e quello della retribuzione minima per l’accredito di un anno di contributi, non si applicano a queste categorie di lavoratori:

  • lavoratori del settore pubblico
  • lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (In questo caso la copertura di un anno intero di contribuzione avviene qualora per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative (ex art. 10 del Dpr 1403/1971) la cui retribuzione oraria risulta fissata convenzionalmente)
  • operai agricoli
  • apprendisti
  • periodi di servizio militare o equiparato per espressa previsione normativa (articolo 7, comma 5 del DL n. 463/1983)

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti

Anche i lavoratori autonomi iscritti ad una delle gestioni speciali artigiani o commercianti dell’Inps, hanno un minimale di contribuzione annuo, per l’anno 2023 pari a € 17.504. Ciò significa che anche in caso di reddito pari a € 0,00, il lavoratore sarà sempre tenuto a versare un minimo di contribuzione annuo di ca. 4.200,96 € per vedersi coperto l’interno anno ai fini della futura pensione.

Rimangono esclusi dal minimale contributivo, i lavoratori autonomi che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, (Vedi Circolare Inps n. 12 del 22 gennaio 2004). Infatti questi soggetti sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

In caso di opzione a regime forfettario

Gli artigiani e commercianti che hanno optato per il regime forfettario anche sotto il profilo previdenziale si vedranno ridotti del 35% i contributi dovuti all’INPS (Circolare Inps n. 35/2016).

I contributi dovuti all’INPS si calcoleranno così:

  • Una quota di contributi fissi dovuti indipendentemente dal reddito prodotto (si pagano solo i contributi fissi se il reddito prodotto non supera i 17.504,00 €)
  • Una quota di contributi a percentuale sul reddito eccedente il minimale (quindi i 17.504,00 €)
Attenzione

È previsto un massimale di reddito annuo oltre il quale i contributi all’INPS non sono più dovuti. Per coloro che hanno iniziato a lavorare prima di gennaio 1996 il massimale per l’anno 2023 è pari ad € 86.983,00. Per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo dicembre 1995 il massimale per l’anno 2023 è pari ad € 113.520,00.

Iscritti alla gestione separata Inps

I lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, a differenza dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, sono tenuti a pagare i contributi all’Inps solo in base al reddito effettivamente percepito, facendo attenzione però, che ai fini dell’accredito di un anno vero e proprio di contributi, è necessario raggiungere un minimale annuo, per il 2023 pari ad € 17.504,00. In caso di retribuzione inferiore, i mesi da accreditare vengono ridotti in proporzione al reddito. Quindi se un soggetto iscritto alla gestione separata, dichiara un reddito di 8.752,00 € (per l’anno 2023) si vedrà accreditati solo 6 mesi su dodici. Attenzione che l’eventuale arrotondamento Inps, è sempre per difetto.

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