24 Maggio 2023

Lavorare dopo la pensione

La normativa italiana permette la ripresa della propria attività lavorativa anche dopo la pensione, ma con alcune precise eccezioni e limitazioni, in funzione sia del tipo di pensione di cui si è titolari, sia del reddito maturato

La normativa italiana permette la ripresa della propria attività lavorativa anche dopo la pensione, ma con alcune precise eccezioni e limitazioni, in funzione sia del tipo di pensione di cui si è titolari, sia del reddito maturato.

Con il decreto legge numero 112/2008 è stata confermata la totale cumulabilità con i redditi da lavoro di quasi tutte le pensioni di anzianità, di vecchiaia o anticipate.

Pensione anticipata (ex anzianità) e pensione di vecchiaia

Dal 1° gennai 2009 tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo sono interamente cumulabili con le pensioni di vecchiaia, di anzianità ed anticipate.

I lavoratori dipendenti, per conseguire la pensione devono cessare l’attività lavorativa per almeno 1 mese (pit-stop), mentre i lavoratori autonomi non hanno alcun obbligo di cessazione.

Attenzione ai puri contributivi

Per i pensionati contributivi puri, ovvero coloro che sono stati iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria successivamente a dicembre 1995, il cumulo tra lavoro e pensione è possibile se si raggiunge almeno uno dei seguenti requisiti:

  • 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini;
  • 40 anni di contribuzione;
  • 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica.

Pensione di inabilità totale

Nel caso di percezione di una pensione di inabilità totale (prestazione previdenziale riconosciuta solo a coloro i quali venga accertata una impossibilità totale a svolgere una qualsiasi attività lavorativa) è prevista l’incompatibilità totale con lo svolgimento di un’attività di lavoro sia autonomo sia dipendente. Infatti, per poter chiedere la pensione di inabilità totale è necessario non solo possedere il requisito sanitario, ma si deve cessare ogni rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo, cancellarsi da elenchi, albi o eventuali ordini che richiedano l’iscrizione ai fini dell’esercizio della professione.

Pensione opzione donna

La pensione opzione donna è cumulabile con altri redditi da lavoro autonomo o dipendente al pari di qualsiasi altra pensione di vecchiaia o anticipata. Ci sono state molte interpretazioni a riguardo, dovute alla modalità di calcolo dell’assegno pensionistico che avviene con il metodo contributivo puro. Tale meccanismo però, riguarda solo il metodo di calcolo applicabile alla pensione. Infatti, anche se calcolata con un contributivo puro, è possibile chiedere l’integrazione al minimo anche con l’opzione donna (possibilità esclusa per coloro i quali hanno iniziato a lavorare solo dopo dicembre 1995).

Quota 100, Quota 102 e Quota 103

Per coloro che accedono alla pensione quota 100, quota 102 o quota 103, è previsto il divieto di cumulo nel periodo che intercorre tra la decorrenza della pensione e il raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia, (67 anni più l’eventuale incremento dovuto all’aspettativa di vita). Alla maturazione dell’età anagrafica richiesta per l’accesso alla pensione di vecchiaia, il divieto decade e si può iniziare qualsiasi attività lavorativa.

Permesso svolgimento di lavoro autonomo occasionale con limite di reddito

L’unica compatibilità è prevista per il reddito percepito da lavoro autonomo occasionale (di cui all’art. 2222 cc) cumulabile nel limite di 5.000 euro lordi annui per il quale, peraltro, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps. Se il reddito supera tale cifra la pensione con quota 100 diventa incumulabile (Circolare Inps n. 117/2019).

Pensione anticipata precoci

La pensione anticipata con requisito ridotto per i lavoratori precoci (ovvero coloro che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età e che si trovano in una delle condizioni previste dalla relativa norma) non è cumulabile con eventuali redditi da lavoro autonomo o dipendente prodotti in Italia o all’estero, a far data dalla sua decorrenza e fino a quando si sarebbe maturato il diritto alla pensione anticipata vera e propria (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).

Pensione di reversibilità

Anche per la pensione di reversibilità è prevista la cumulabilità con eventuali redditi da lavoro autonomo o dipendente ma, con un particolarità. Infatti, sono previste delle percentuali di riduzione dell’assegno in base ai redditi posseduti (riduzione del 25%, 40% o 50%).

Attenzione

La riduzione non si applica nel caso in cui più persone siano contitolari della pensione di reversibilità all’interno dello stesso nucleo familiare e, tra loro, risultino anche minori, studenti entro i limiti di età previsti dalle legge o inabili anche se maggiorenni.

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