19 Maggio 2023

La pensione con Quota 103

A seguito dell’approvazione della manovra di bilancio 2023, il governo ha introdotto la pensione anticipata flessibile Quota 103, una modalità di uscita dal lavoro che sostituisce la Quota 100 (chiusa il 31 dicembre 2021) nonché la Quota 102 (chiusa il 31 dicembre 2022).

Anche quota 103, come quota 100 e quota 102, consiste in una pensione anticipata con requisiti in deroga rispetto alla pensione anticipata ordinaria. Infatti, la pensione verrà liquidata a tutti coloro che entro il 31 dicembre 2023 potranno vantare almeno 41 anni di contributi unitamente al requisito anagrafico, pari a 62 anni di età.

Requisiti

  • 41 anni di contributi
  • 62 anni di età

(requisiti da raggiungere entro il 31 dicembre 2023)

La Quota 103 può essere richiesta da tutti i lavoratori autonomi, dipendenti privati, pubblici e dagli iscritti alla gestione separata Inps anche per il tramite del cumulo gratuito dei periodi contributivi (escluse le casse professionali private di cui al D.lgs. 103/1996 o privatizzate di cui al D.lgs. 509/1994).

Finestra

Per la liquidazione della pensione, dalla data di maturazione dei requisiti è necessario aspettare la c.d. finestra:

  • pari a 3 mesi per gli autonomi e dipendenti privati
  • pari a 6 mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Attenzione

Per coloro che hanno già maturato i requisiti per la quota 103 al 31 dicembre 2022, la finestra si apre il 1° aprile 2023 se autonomi o lavoratori del settore privato, il 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici.

Incumulabilità con redditi

La pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di complessivi 5.000 lordi annui. Questo a far data dal primo giorno di decorrenza del trattamento pensionistico e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Da quando il soggetto compie l’età necessaria per conseguire “virtualmente” la pensione di vecchiaia, può svolgere una qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.

L’unica compatibilità è prevista per il reddito percepito da lavoro autonomo occasionale (di cui all’art. 2222 cc) cumulabile nel limite di 5.000 euro lordi annui per il quale, peraltro, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps. Se il reddito supera tale cifra la pensione con quota 100 diventa incumulabile.

Tetto all’importo

La pensione, viene calcolata senza penalizzazioni o calcoli contributivi puri ma, diversamente a quanto avveniva con la quota 100 o quota 102, l’importo non può superare i 2.839,70 € lordi mensili (ovvero 5 volte il trattamento minimo di pensione).

Da quando si compirà l’età per la pensione di vecchiaia vera e propria, sarà posto in pagamento l’importo di pensione corretto.

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