16 Maggio 2023

10+1 motivi per cui conviene un fondo pensione

Prima o poi la maggior parte dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, si chiedono se conviene aderire ad un fondo pensione in vista di un futuro pensionamento e di un incremento del proprio assegno pensionistico. Aderire ad un fondo pensione, conviene? Scopriamo insieme cos’è, come funziona e come può aumentare l’assegno pensionistico.

Pianifica il valore del tuo domani.

La scelta di aderire ad un fondo pensione ha un duplice vantaggio, sia in fase di accumulo (ovvero durante il periodo che va dalla data di adesione alla data di effettiva riscossione del capitale) in quanto si può beneficiare di una importante deduzione fiscale, sia in fase di uscita (ovvero quando inizio a riscuote il capitale accumulato nel fondo) in quanto, rispetto al TFR la tassazione è molto più bassa. Con questa guida cercheremo di stimolare alcune riflessioni dando degli spunti utili per decidere se iniziare a costruire da subito un proprio piano previdenziale.

Cosa significa deduzione?

La deduzione è uno strumento fiscale che permette di ridurre il valore del reddito complessivo imponibile su cui si pagano le imposte.

Le tipologie di fondi pensione

In Italia il sistema della previdenza complementare si compone di 3 diverse tipologie di fondi pensione che si differenziano a seconda del soggetto che li istituisce e da chi può aderirvi:

La contribuzione al fondo pensione 

Nei fondi pensione aperti e i PIP, il lavoratore (se dipendente) può aderire con o senza il TFR mentre nel caso in cui aderisse ad un fondo pensione chiuso, è obbligato a versare tutto il TFR (i lavoratori di prima occupazione anteriore al 28.04.1993 possono destinare al Fondo pensione la quota di TFR in misura ridotta). Inoltre, se il lavoratore dipendente aderisce ad un fondo chiuso, il datore di lavoro è obbligato a versare un ulteriore contributo a suo carico (dall1% al 2,5% a seconda del CCNL applicato) oltre che un contributo a carico del lavoratore (dall1% in su). Se il lavoratore dipendente aderisce ad un fondo pensione aperto, il datore di lavoro non è obbligato a versare il contributo a suo carico.

 

MOTIVO NUMERO 1

Integrare la pensione

Negli ultimi 30 anni il sistema previdenziale italiano ha subito importanti riforme, tra cui nel 1995, la cd “Riforma Dini” che ha introdotto il sistema di calcolo puramente contributivo in luogo di quello retributivo. Infatti, se per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995, la quota di pensione retributiva viene calcolata con riferimento ai redditi conseguiti negli ultimi 5 e 10 anni dalla decorrenza di pensione a ritroso nel tempo (per i dipendenti; per gli autonomi invece si fa riferimento agli ultimi 10 e 15 anni), la quota di pensione contributiva è rapportata ai contributi accreditati da gennaio 1996 in poi, applicando loro un parametro che varia in relazione all’età.

In breve, significa che la pensione non viene più determinata sulla base delle ultime retribuzioni percepite (generalmente più alte rispetto all’inizio della carriera lavorativa) ma sulla base dei contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa. Ne consegue che le future pensioni non potranno più contare su un tenore di vita in continuità tra lavoro e pensione. Il gap che si crea tra l’ultima retribuzione percepita e la pensione può essere colmato per il tramite di un fondo pensione. 

MOTIVO NUMERO 2

Il TFR (per i lavoratori dipendenti)

Prima di aderire ad un fondo pensione è importantissimo sapere che si tratta a tutti gli effetti di un investimento finanziario che, a seconda del comparto di investimento scelto, può essere più “aggressivo” o più “prudente”. Si tratta, quindi, di una scelta da compiere dopo essersi adeguatamente informati.

Un lavoratore entro 6 mesi dalla data di assunzione o comunque in qualsiasi altro momento della propria carriera lavorativa può decidere cosa fare del proprio TFR:

  • lasciare il TFR in azienda e ritirarlo al termine del rapporto di lavoro (con tassazione che varia dal 23% al 43%)
  • versare il TFR in un fondo pensione (con tassazione che varia dal 9% al 23%) con un ulteriore contributo a carico proprio + contributo a carico ditta.
Cos’è il TFR?

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile il quale prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

MOTIVO NUMERO 3

La tassazione del TFR (lasciato in azienda)

Se si decide di non aderire ad un fondo pensione, l’importo del TFR si compone di due quote:

  • La quota di TFR
  • La rivalutazione annua

Questi due elementi sono soggetti a diverse tassazioni in quanto la rivalutazione viene tassata ogni anno mentre la quota maturata viene tassata al momento della liquidazione.

In linea di massima l’aliquota fiscale di tassazione separata a cui è soggetto il TFR è pari al 23% (la tassazione separata viene applicata solamente alla quota di TFR, senza considerare la rivalutazione). Per calcolare l’aliquota definitiva della tassazione separata bisogna prendere in considerazione i redditi prodotti nei 5 anni precedenti al momento dell’erogazione del trattamento di fine rapporto e sulla media, calcolare l’imposta media in base agli scaglioni Irpef.

La rivalutazione del TFR viene effettuata ogni anno con un fisso pari al 1,5% + il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Su tale importo viene applicata un’imposta sostitutiva pari al 17% e viene calcolata ogni anno.

MOTIVO NUMERO 4

La tassazione del TFR (versato in un fondo pensione)

Se si decide di aderire ad un fondo pensione, l’importo del TFR si compone di due quote:

  • La quota di TFR
  • I rendimenti

Questi due elementi sono soggetti a diverse tassazioni in quanto il rendimento viene tassato ogni anno mentre la quota maturata viene tassata al momento della liquidazione.

In questo caso viene applicata un’imposta sostitutiva con un’aliquota massima del 15% che, dopo il quindicesimo anno, si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo, fino a raggiungere il 9%. I rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all’imposta del 20% (più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario). Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è fissata al 12,5%.

Attenzione

L’aliquota fiscale agevolata è prevista per i versamenti effettuati da gennaio 2007 in poi. Per i versamenti effettuati prima di gennaio 2007 sono vigenti due sistemi di calcolo (fino al 31.12.2000 e dal 01.01.2001 al 31.12.2006) che sono simili alla tassazione del TFR lasciato in azienda. Nel caso in cui si chiedesse l’anticipo del fondo con la cd RITA, tutto il capitale viene tassato con l’aliquota agevolata.

MOTIVO NUMERO 5

La deduzione fiscale in fase di accumulo

Ogni anno è possibile dedurre in linea generale fino ad un massimo di 5.164,56 € e concorrono a formare tale soglia:

  • i contributi versati dal lavoratore;
  • i contributi versati dal datore di lavoro;
  • i contributi versati autonomamente al fondo (c.d. “versamenti volontari”);
  • i contributi eventualmente versati in favore di un familiare fiscalmente a carico iscritto al fondo pensione.

È escluso il TFR in quanto assoggettato ad una tassazione separata.

MOTIVO NUMERO 6

Ulteriore deduzione fiscale per i lavoratori giovani

Il D.Lgs. 252 del 2005 (art. 8) prevede un interessante vantaggio fiscale per i più giovani, ovvero per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare solo dopo il 31 dicembre 2006. Infatti per questi soggetti se nei primi cinque anni di iscrizione al fondo pensione non hanno raggiunto il limite di deducibilità fiscale di 5.164,57 € annui, nei 20 anni successivi lo si può recuperare.

Riportiamo qui l’art. 8 del D.Lgs. 252/2005:
Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.”

Esempio:

  • Soggetto che ha iniziato a lavorare nel 2010
  • Reddito di 30.000 € lordi annui
  • Aliquota fiscale marginale del 35%
  • Nei primi 5 anni di iscrizione al Fondo, oltre al TFR, ha versato nel fondo 500,00 € a carico del datore di lavoro e 500,00 € suo carico
  • Nei primi 5 anni di iscrizione ha versato in tutto 5.000,00 €
  • Alla fine del 5° anno restano “inutilizzati” 20.822,85 € di ulteriore beneficio fiscale, ovvero il limite di deducibilità fiscale per cinque anni, sottratti i versamenti effettuati: (5.164,57×5)-5.0000
  • Il lavoratore potrà dedurre dal proprio reddito nei 20 anni successivi al 5° anno di adesione al Fondo Pensione, contributi per Euro 20.822,85, in aggiunta rispetto al limite ordinario annuo di Euro 5.164,57, pertanto se intende suddividere questo bonus in modo uguale nell’arco dei 20 anni potrà dedurre: 20.822,85 : 20 = 1.041,14 € annui in aggiunta al limite di 5.164,57, per cui ogni anno potrà dedurre fino ad un massimo di: 5.164,57 + 1.041,14 = 6.205,71 €.
  • Il lavoratore può decidere di usare questi ulteriori 20.822,85 € di deducibilità come vuole, ad esempio versando contributi aggiuntivi solo per un numero limitato di anni. In questo caso, occorre ricordare che il limite massimo di contributi deducibili all’anno, anche considerato questo incremento, non può comunque eccedere: 5.164,57 + 2.582,29 = 7.746,86 €.

MOTIVO NUMERO 7

Deduzione del fondo pensione per i figli e familiari a carico

Coloro che aderiscono a un fondo pensione (se previsto dallo Statuto del fondo), possono iscrivere anche i propri familiari fiscalmente a carico; infatti, tra i contributi che contribuiscono a determinare l’importo fiscalmente deducibile figurano anche gli eventuali versamenti al fondo pensione per familiari a carico. In tal caso, la deduzione spetta in primo luogo al familiare fiscalmente a carico e, per la quota eccedente la capienza del suo reddito complessivo, all’aderente primario. In sostanza, se il familiare fiscalmente a carico percepisce un reddito è tenuto a dedurre i contributi versati in favore della sua posizione; solo l’importo eccedente che non trova capienza potrà essere dedotto dal reddito complessivo dell’aderente principale.

Attenzione

Si può fruire della deducibilità di questi contributi al 50 o al 100%, a seconda del carico familiare in dichiarazione e anche se la deduzione riguarda più soggetti, il limite dei 5.164,57 euro annui resta invariato. Dunque, il limite è da considerarsi come unico per il singolo contribuente, indipendentemente dal numero di fondi pensione a cui si aderisce o che fanno capo ai suoi familiari a carico.

MOTIVO NUMERO 8

Possibile fare versamenti volontari aggiuntivi

A differenza di quanto avviene nella previdenza obbligatoria di primo pilastro (Inps) in costanza di iscrizione al fondo pensione è possibile versare anche contributi aggiuntivi che superano il limite di deduzione appena visto ma in questo caso:

  • L’importo versato in aggiunta al limite di deduzione non abbatte il reddito su cui si pagano le imposte;
  • È necessario comunicare annualmente l’importo non dedotto al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento. Infatti, la somma degli importi non dedotti in dichiarazione dei redditi nel corso degli anni verrà esclusa dal computo delle tasse applicate alla prestazione un domani.

In poche parole, i contributi non dedotti vedono il beneficio fiscale procrastinarsi in avanti nel tempo, al momento della prestazione e non più a quello della contribuzione.

MOTIVO NUMERO 9

Tutela dal rischio di fallimento e pignoramento

Il capitale accumulato presso un fondo pensione rappresenta un patrimonio autonomo e separato all’interno del patrimonio complessivamente gestito dal fondo pensione, e quindi in caso di suo fallimento il patrimonio accumulato è tutelato e non viene coinvolto nelle vicende creditizie. Inoltre, gli importi accumulati nel fondo pensione non possono essere pignorati o sequestrati da parte di eventuali creditori così come sono slegati dall’asse ereditario (possibile indicare un qualsiasi beneficiario).

MOTIVO NUMERO 10

Sistema di controllo: la COVIP

Grazie alla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), un’autorità amministrativa indipendente cui spetta il compito di regolare il mercato della previdenza complementare, ai controlli interni dei gestori, alla vigilanza sulla gestione di IVASS e Banca d’Italia, è presente una fitta rete di tutela dei soggetti che hanno investito nei fondi pensione, a garanzia di una corretta ed efficace gestione dei patrimoni.

MOTIVO NUMERO 11

Gli anticipi e riscatti

Come avviene quando il TFR resta in azienda, anche quando si aderisce ad un fondo pensione, è possibile chiedere un riscatto o anticipo della propria posizione previdenziale maturata per i seguenti motivi:

RISCATTO (con aliquota dal 9% al 15%)
  • soggetti disoccupati da minimo 12 e massimo 48 mesi (max 50%)
  • soggetti in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria a zero ore (max 50%)
  • soggetti disoccupati da oltre 48 mesi (100%)
  • soggetti con un’invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (100%)
RISCATTO con aliquota del 23%

Può essere chiesto il riscatto del 100% della propria posizione maturata al fondo pensione, con applicazione di un’aliquota fiscale non agevolata nel caso vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo (es. cambio lavoro senza aver diritto ad una prestazione pensionistica). Tale possibilità deve essere regolata da ogni singolo fondo.

ANTICIPAZIONE con aliquota dal 9% al 15%

Si può chiedere un anticipo della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (le spese sanitarie devono essere riconosciute da strutture pubbliche o convenzionate con il Ssn).

ANTICIPAZIONE con aliquota del 23%
  • Si può chiedere un anticipo del 30% della posizione individuale maturata per ulteriori esigenze. Tale possibilità deve essere regolata da ogni singolo fondo (dopo 8 anni di adesione al fondo).
  • Si può chiedere un anticipo del 75% della posizione individuale maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e/o per i figli (dopo 8 anni di adesione al fondo).

La pensione un domani

La prestazione erogabile in capitale è pari al massimo al 50% del montante maturato, il restante 50% viene erogato mediante rendita mensile. Può essere percepita interamente in capitale solo qualora la rendita calcolata sul 70% del montante finale, comprensivo di eventuali anticipazioni percepite e non reintegrate, sia inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS. I vecchi iscritti (aderenti prima del 29.04.1993) mantengono comunque la possibilità di percepire l’intera prestazione in capitale con l’applicazione del regime fiscale in vigore al 31.12.2006 con l’applicazione di un’aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR.

La tassazione varia in base al periodo di adesione. Per la contribuzione versata dal 01.01.2007 va dal 9% al 15%.

In caso di decesso, i soggetti nominati beneficiari della posizione previdenziale maturata possono chiedere un riscatto per decesso dell’aderente prima della pensione o una reversibilità della pensione integrativa.

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L’Aderente con almeno 5 anni di iscrizione al fondo, può richiedere una Rendita Integrativa Temporanea Anticipata se ha maturato almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza, ha cessato l’attività lavorativa e mancano meno di 5 anni per raggiungere l’età per la pensione di vecchiaia. Se l’Aderente ha cessato l’attività lavorativa da almeno 2 anni (e in questo caso non deve necessariamente aver maturato 20 anni di contributi) può richiedere la RITA anche se mancano 10 anni all’età per la pensione di vecchiaia.

L’aliquota fiscale che varia dal 15% al 9% viene applicata su tutto il montante (anche per i versamenti effettuati prima di gennaio 2007).

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