In alcune aziende, per necessità o per premialità, può capitare che un dipendente assuma anche la veste di amministratore della società stessa. Ma ai fini del corretto inquadramento previdenziale e lavorativo le due tipologie contrattuali sono compatibili? Si, in linea di massima il cumulo della carica di amministratore con un rapporto di lavoro subordinato non è in assoluto incompatibile qualora il CDA abbia attribuito al soggetto il solo potere di rappresentanza all’esterno, ovvero specifiche deleghe. Se il soggetto agisce senza il necessario consenso del CDA è esclusa categoricamente la possibilità di mantenere attivo anche il rapporto di lavoro subordinato.
Quali sono gli indici di genuinità del rapporto di lavoro?
Per una corretta verifica della genuinità del rapporto di lavoro subordinato, di seguito si riportano alcuni indici che ex ante permettono una verifica della possibilità di mantenere attivo anche il rapporto di lavoro da dipendente:
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Quando non è possibile?
Non è riconoscibile il rapporto di lavoro subordinato quando manchino le condizioni elencate precedentemente e per i Presidenti, gli Amministratori unici ed i Consiglieri delegati quando questi esprimano da soli la volontà propria dell’Ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. Se questi soggetti fossero inquadrati come lavoratori dipendenti, verrebbero ad essere subordinati di sé stessi, cosa che non è giuridicamente possibile ai sensi dell’Art. 2094 c.c.
Gli effetti del disconoscimento del rapporto di lavoro
Il disconoscimento del rapporto di lavoro ha un conseguente impatto sotto il profilo fiscale in quanto gli importi erogati come redditi di lavoro subordinato verrebbero riqualificati come compensi amministratore. Potrebbe verificarsi uno scostamento nei valori deducibili dal reddito di impresa in quanto le spese per il personale dipendente sono state dedotte secondo il criterio di competenza, mentre i compensi degli amministratori seguono il criterio di cassa. L’Amministrazione finanziaria potrebbe anche contestare la deducibilità degli importi riclassificati come compensi agli amministratori in quanto mancherebbe la forma prescritta dalla legge per la deduzione dei compensi dal reddito di impresa. L’art. 2389 del Codice civile dispone che «i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea». Qualora il compenso non sia stabilito nell’atto costitutivo è quindi necessaria una esplicita delibera assembleare per determinarne la misura.
Gli effetti previdenziali del disconoscimento del rapporto di lavoro
Dal punto di vista previdenziale, il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ha conseguenze anche sotto l’aspetto pensionistico del lavoratore interessato in quanto l’istituto di previdenza andrà a iscrivere il soggetto alla gestione separata Inps con conseguente ”switch” della contribuzione dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti alla gestione separata Inps nel limite dei 5 anni prescrizionali.